L'atteggiamento altamente conflittuale e immaturo di un genitore verso l'altro può condurre il giudice a valutare tale genitore inadatto a crescere ed educare il minore, stabilendo un affidamento esclusivo del figlio a favore dell'altro genitore ritenuto, invece, idoneo al suo ruolo?
Massima
Il profondo senso di disagio maturato dalla figlia minore in relazione alle numerose azioni giudiziarie proposte dal padre contro la madre conducono i giudici, sulla scorta di una CTU, a una valutazione di inattitudine del padre a crescere ed educare la figlia e alla conseguente limitazione della sua responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c., disponendo per l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, considerata idonea a svolgere il suo ruolo genitoriale.
Il caso
I coniugi si separano consensualmente, prevedendo un regime di affidamento condiviso della figlia minore, la sua collocazione presso la madre e individuando le modalità di visita e incontro con il padre.
Dopo qualche mese, il padre, che aveva già in precedenza iniziato un percorso di sostegno psicologico, viene ricoverato presso una clinica.
Alla luce di ciò, la madre presenta ricorso per le modifiche delle condizioni di separazione e il Tribunale, anche sulla base della CTU, dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore, ordinando le modalità di visita del padre attraverso incontri protetti alla presenza degli assistenti sociali.
Successivamente, la causa prosegue in relazione alle modalità di affidamento della figlia.
Viene disposta una nuova CTU che conferma la previsione della modalità protetta degli incontri tra il padre e la figlia; il Tribunale adito conferma, altresì, l'affidamento esclusivo della ragazzina alla madre.
La Corte d'Appello, espletando successivamente un'ulteriore CTU, respinge il ricorso proposto dal padre valutando che il medesimo “non aveva acquisito una matura consapevolezza del suo ruolo genitoriale, avendo fatto ascoltare senza remore ad altri, quali possibili testimoni, persone estranee alla famiglia, un dialogo molto intimo tra lui e la figlia. Aveva poi pubblicato su Facebook il tema della figlia, a sua insaputa, tanto che la piccola si era sentita tradita, tentando successivamente di sminuire il proprio passato in cui aveva fatto uso di droghe e alcol”.
Contro tale provvedimento, il padre propone ricorso alla Suprema Corte che lo respinge, allineandosi con quanto già stabilito dalla Corte d'Appello territoriale.
La questione
L' atteggiamento altamente conflittuale e immaturo da parte di un genitore verso l'altro può condurre il giudice a valutare tale genitore inadatto a crescere ed educare il minore, stabilendo un affidamento esclusivo del figlio a favore dell'altro genitore ritenuto, invece, idoneo al suo ruolo?
Le soluzioni giuridiche
Il nostro ordinamento riconosce attualmente diverse tipologie di affidamento: congiunto, condiviso, esclusivo (e super esclusivo) e alternato. L'istituto dell'affidamento congiunto, introdotto con la legge n. 898/1970, è stato trasformato e superato dalla legge n. 54/2006, che sostiene, invece, la modalità dell' affidamento condiviso. Tale forma di affidamento costituisce la modalità da privilegiare poiché tutela il principio della bi genitorialità, consentendo ai figli di mantenere un rapporto equilibratoe stabile sia con la mamma che con il papà. Nell'affidamento condiviso, le scelte inerenti il mantenimento, la formazione ed educazione dei figli vengono adottate da tutti e duei genitori, che sono chiamati ad assumere di comune accordo le decisioni ordinarie e straordinarie relative alla crescita dei figli. Ancora, il nostro ordinamento riconosce la possibilità di orientarsi verso l'affidamento alternato, che riguarda principalmente la modalità di collocamento dei figli. Tale tipo di affidamento non è ancora così diffusamente utilizzato poiché considerato maggiormente destabilizzante per il figlio che si trova costretto ad abitare, in modo alternato, la casa di uno e dell'altro genitore. Soffermandosi sul caso di specie, invece, possiamo affermare che l'affidamento esclusivo nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni il metodo predominante nel nostro ordinamento il cui indiscusso predominio, come detto, è stato definitivamente segnato dalla legge n. 54/2006 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., oltre a decretare il diritto del minore alla bi genitorialità, stabilisce che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c.
L'affidamento esclusivo dei figli minorenni è oggi disciplinato dall'art. 337-quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata, qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore.
Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità e annullamento del matrimonio e in relazione ai figli di genitori non coniugati.
Si evidenzia come l'affidamento esclusivo dei figli minori deve esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso, solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per i figli e a fronte di un suo provvedimento motivato.
L'affidamento a un solo genitore può essere disposto in prima istanza, se ricorrono i presupposti necessari, oppure può essere deciso in un secondo momento per revocare un affidamento condiviso in precedenza disposto che si sia rivelato contrario all'interesse e al benessere psico-fisico di figli.
Va, tuttavia, rammentato che proprio poiché l'affidamento a entrambi i genitori viene ritenuto ex legela scelta maggiormente rispondente agli interessi dei figli minori, possono derivare gravi conseguenze al genitore che richieda l'affidamento esclusivo qualora la domanda risulti manifestamente infondata, potendo il giudice valutare il comportamento dello stesso sia ai fini dispositivi dei provvedimenti da adottare nei confronti dei figli, sia in termini di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Osservazioni
Si mette in evidenza che l'affidamento esclusivo dei figli non comporta automaticamente che il genitore non affidatario sia totalmente estromesso dall'esercizio della propria responsabilità genitoriale. Egli ne rimane titolare e può continuare a esercitarla in relazione alle decisioni più importanti sulla vita dei figli. Oltre a questo, il genitore non affidatario conserva il potere-dovere di vigilare sulla loro crescita e formazione. Si può, quindi, affermare che l'affido esclusivo a un genitore non comporta, di per sé, la decadenza della responsabilità genitoriale dell'altro. Ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c. “il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”
Si evidenzia, però, che in determinate circostanze il giudice può limitare oppure addirittura negare il diritto di visita del genitore non affidatario, qualora, ad esempio, questo sia violento ovvero sia soggetto dipendente da alcol o sostanze stupefacenti. Si tratta in tal caso del cosiddetto affido esclusivo rafforzato o “super esclusivo”, in forza del quale al genitore affidatario sono rimesse tutte le decisioni per lo sviluppo e la formazione del figlio, anche quelle più importanti, senza passare necessariamente da un confronto con l'altro genitore. Ma anche in questo caso, non è automatico che il genitore non affidatario decada dalla propria responsabilità genitoriale. D'altro canto, la decadenza della responsabilità genitoriale di un genitore comporta automaticamente l'affido esclusivo all'altro.
In materia di affidamento esclusivo i presupposti non sono determinati con precisione, ma sono rimessi all'apprezzamento del giudice, sulla base dell'interesse del figlio. In altre parole, la legge non detta perentoriamente i presupposti per l'affidamento esclusivo dei figli. L'art. 337-quater c.c. stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.” L'affido esclusivo dei figli viene disposto eccezionalmente, ogniqualvolta il giudice ritenga che l'affido condiviso non tuteli pienamente il minore, sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto. Tuttavia, copiosa giurisprudenza ha elaborato nel corso degli anni una serie di indici che il giudice può porre a fondamento della propria decisione. Alcuni indicatori per valutare l'opportunità di un affido esclusivo possono essere, ad esempio, se il figlio manifesta un'evidente difficoltà a relazionarsi con uno dei due genitori, se uno dei due genitori rischia di sottoporre il figlio minore a un elevato livello di stress, seun genitore allontanafisicamente o psicologicamente il figlio minore dall'altro, ovvero ne ostacola il rapporto, oppure se uno dei due genitori versa in stato di dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti o viene condannato per reati gravi; ed ancora, se un genitore esercita violenza, fisica e/o verbale nei confronti dell'altro in presenza del figlio minore ovvero ai danni di quest'ultimo, se uno dei due genitori non può garantire al figlio minore un correttosviluppo psico-fisico.
I casi indicati non costituiscono presupposti automatici per l'affidamento esclusivo poiché il giudice è sempre chiamato a valutare l'intera storia familiare, andando al di là della sussistenza del singolo aspetto. Inoltre, secondo la giurisprudenza, nella valutazione dell'affidamento esclusivo, alcune circostanze non possono, di per sé, esser considerate presupposti sufficienti. A titolo esemplificativo, l'affido esclusivo non può essere giustificato dalla sussistenza di una relazione omosessuale di uno dei due genitori, dal suo mutamento della confessione religiosa, dal suo trasferimento in una città o in uno Stato differente da quello in cui risiedeva con il figlio, dalla scarsa presenza del genitore nella vita del figlio minore, quando comunque egli non sia valutato pericoloso o incapace di provvedere al figlio, ovvero dalla discutibile moralità della professione o del mestiere svolto da uno dei due genitori laddove questo non infici la sana crescita del figlio. Si aggiunga per completezza che, anche a seguito dell'affido esclusivo, il genitore non affidatario rimane tenuto al mantenimento del figlio, mediante il versamento periodico di un contributo economico, a favore del genitore affidatario, ritenuto idoneo a soddisfare le spese ordinarie relative alle esigenze dei figli. Addirittura, il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale, rimane gravato dell'obbligo del mantenimento del figlio. L'assegno di mantenimento per il figlio, a cui è obbligato il genitore non affidatario, in caso di affido esclusivo è peraltro indisponibile, cioè ilfiglio non può rinunciarvi finchè perdura la condizione di dipendenza economica dal genitore. Tale assegno, inoltre, non può essere sottoposto a pignoramento da parte dei creditori, è irripetibile e non è compensabile con altri crediti. In regime di affido esclusivo, l'importo dovuto dal genitore non affidatario può essere concordato tra i genitori, o in alternativa, stabilito da un giudice in seno a un processo separativo, e anche d'ufficio sulla base di molteplici fattori, tra cui il reddito del genitore non affidatario, il tenore di vita di cui i figli minori hanno goduto durante la convivenza, le esigenze e il numero di figli a carico. L'assegno di mantenimento è volto a sostenere le spese ordinarie del genitore affidatario ma non quelle straordinarie. E' possibile chiedere la revisione di tale assegno nel caso in cui siano cambiate le condizioni di vita dei figli rispetto a quanto indicato in sede di decisione ovvero quando vi sia stato un notevole aumento o deterioramento del reddito di uno dei due genitori. La domanda di revisione dell'assegno di mantenimento può essere avanzata sia dal genitore a cui è stato riconosciuto l'affido esclusivo che da quello sul quale incombe l'onere di provvedere al versamento del contributo.
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