Si mette in evidenza che l'affidamento esclusivo dei figli non comporta automaticamente che il genitore non affidatario sia totalmente estromesso dall'esercizio della propria responsabilità genitoriale. Egli ne rimane titolare e può continuare a esercitarla in relazione alle decisioni più importanti sulla vita dei figli. Oltre a questo, il genitore non affidatario conserva il potere-dovere di vigilare sulla loro crescita e formazione. Si può, quindi, affermare che l'affido esclusivo a un genitore non comporta, di per sé, la decadenza della responsabilità genitoriale dell'altro.
Ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c. “il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”
Si evidenzia, però, che in determinate circostanze il giudice può limitare oppure addirittura negare il diritto di visita del genitore non affidatario, qualora, ad esempio, questo sia violento ovvero sia soggetto dipendente da alcol o sostanze stupefacenti. Si tratta in tal caso del cosiddetto affido esclusivo rafforzato o “super esclusivo”, in forza del quale al genitore affidatario sono rimesse tutte le decisioni per lo sviluppo e la formazione del figlio, anche quelle più importanti, senza passare necessariamente da un confronto con l'altro genitore. Ma anche in questo caso, non è automatico che il genitore non affidatario decada dalla propria responsabilità genitoriale.
D'altro canto, la decadenza della responsabilità genitoriale di un genitore comporta automaticamente l'affido esclusivo all'altro.
In materia di affidamento esclusivo i presupposti non sono determinati con precisione, ma sono rimessi all'apprezzamento del giudice, sulla base dell'interesse del figlio.
In altre parole, la legge non detta perentoriamente i presupposti per l'affidamento esclusivo dei figli.
L'art. 337-quater c.c. stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.”
L'affido esclusivo dei figli viene disposto eccezionalmente, ogniqualvolta il giudice ritenga che l'affido condiviso non tuteli pienamente il minore, sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto.
Tuttavia, copiosa giurisprudenza ha elaborato nel corso degli anni una serie di indici che il giudice può porre a fondamento della propria decisione.
Alcuni indicatori per valutare l'opportunità di un affido esclusivo possono essere, ad esempio, se il figlio manifesta un'evidente difficoltà a relazionarsi con uno dei due genitori, se uno dei due genitori rischia di sottoporre il figlio minore a un elevato livello di stress, seun genitore allontana fisicamente o psicologicamente il figlio minore dall'altro, ovvero ne ostacola il rapporto, oppure se uno dei due genitori versa in stato di dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti o viene condannato per reati gravi; ed ancora, se un genitore esercita violenza, fisica e/o verbale nei confronti dell'altro in presenza del figlio minore ovvero ai danni di quest'ultimo, se uno dei due genitori non può garantire al figlio minore un corretto sviluppo psico-fisico.
I casi indicati non costituiscono presupposti automatici per l'affidamento esclusivo poiché il giudice è sempre chiamato a valutare l'intera storia familiare, andando al di là della sussistenza del singolo aspetto. Inoltre, secondo la giurisprudenza, nella valutazione dell'affidamento esclusivo, alcune circostanze non possono, di per sé, esser considerate presupposti sufficienti.
A titolo esemplificativo, l'affido esclusivo non può essere giustificato dalla sussistenza di una relazione omosessuale di uno dei due genitori, dal suo mutamento della confessione religiosa, dal suo trasferimento in una città o in uno Stato differente da quello in cui risiedeva con il figlio, dalla scarsa presenza del genitore nella vita del figlio minore, quando comunque egli non sia valutato pericoloso o incapace di provvedere al figlio, ovvero dalla discutibile moralità della professione o del mestiere svolto da uno dei due genitori laddove questo non infici la sana crescita del figlio. Si aggiunga per completezza che, anche a seguito dell'affido esclusivo, il genitore non affidatario rimane tenuto al mantenimento del figlio, mediante il versamento periodico di un contributo economico, a favore del genitore affidatario, ritenuto idoneo a soddisfare le spese ordinarie relative alle esigenze dei figli.
Addirittura, il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale, rimane gravato dell'obbligo del mantenimento del figlio. L'assegno di mantenimento per il figlio, a cui è obbligato il genitore non affidatario, in caso di affido esclusivo è peraltro indisponibile, cioè ilfiglio non può rinunciarvi finchè perdura la condizione di dipendenza economica dal genitore. Tale assegno, inoltre, non può essere sottoposto a pignoramento da parte dei creditori, è irripetibile e non è compensabile con altri crediti.
In regime di affido esclusivo, l'importo dovuto dal genitore non affidatario può essere concordato tra i genitori, o in alternativa, stabilito da un giudice in seno a un processo separativo, e anche d'ufficio sulla base di molteplici fattori, tra cui il reddito del genitore non affidatario, il tenore di vita di cui i figli minori hanno goduto durante la convivenza, le esigenze e il numero di figli a carico.
L'assegno di mantenimento è volto a sostenere le spese ordinarie del genitore affidatario ma non quelle straordinarie.
E' possibile chiedere la revisione di tale assegno nel caso in cui siano cambiate le condizioni di vita dei figli rispetto a quanto indicato in sede di decisione ovvero quando vi sia stato un notevole aumento o deterioramento del reddito di uno dei due genitori.
La domanda di revisione dell'assegno di mantenimento può essere avanzata sia dal genitore a cui è stato riconosciuto l'affido esclusivo che da quello sul quale incombe l'onere di provvedere al versamento del contributo.