Illegittima la normativa dello stato danese che subordina il ricongiungimento del coniuge al superamento di un esame attestante la conoscenza della lingua

La Redazione
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09 Gennaio 2023

La normativa danese che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in Danimarca e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza del danese costituisce una «nuova restrizione» illegittima. Quest'ultima non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire l'integrazione riuscita del coniuge, dato che la normativa danese non prevede che vengano prese in considerazione le capacità d'integrazione proprie del coniuge né altri fattori attestanti l'effettiva integrazione del lavoratore interessato.

X è entrata nel territorio danese il 14 agosto 2015 e il 21 ottobre 2015 ha presentato all'Ufficio immigrazione (Danimarca) una domanda di permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare con il proprio coniuge, Y, cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Danimarca, ove risiede dal 27 settembre 1979.

In tale domanda si specificava che Y aveva completato una formazione in lingua danese avente ad oggetto, in particolare, il calcolo tecnico, la segnaletica dei lavori stradali, la comprensione delle piantine, l'introduzione al settore lavorativo e alle tecniche di lavoro, e che, in ogni caso, in quanto lavoratore turco che esercitava un'attività lavorativa in Danimarca dal 1980, ossia da più di 36 anni, segnatamente come tecnico meccanico, agente di servizio, responsabile di magazzino o responsabile di deposito, egli non era tenuto a soddisfare la condizione del superamento di un esame di lingua danese prevista dalla normativa danese di cui trattasi. Nella domanda si precisava inoltre che i quattro figli adulti di Y, sua madre e tutti i suoi fratelli e sorelle vivevano in Danimarca.

Con decisione del 1° marzo 2016 l'Ufficio immigrazione ha respinto la domanda di X sulla base del rilievo che Y non aveva dimostrato di avere soddisfatto la citata condizione e che non esistevano ragioni specifiche che giustificassero una deroga a tale riguardo. L'Ufficio immigrazione ha aggiunto che tale decisione non era rimessa in discussione dalle clausole di standstill, come interpretate dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza.

Contro il rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno in Danimarca a titolo di ricongiungimento familiare, X ha proposto un ricorso, pendente dinanzi al giudice del rinvio, l'Østre Landsret. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se l'articolo 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, introdotta dopo l'entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro il suo coniuge alla condizione che detto lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale articolo e, in caso affermativo, se essa possa essere giustificata dall'obiettivo consistente nel garantire un'integrazione riuscita di detto coniuge.

Nell'odierna sentenza la Corte rileva, in primo luogo, che la normativa danese di cui trattasi è stata introdotta dopo la data di entrata in vigore in Danimarca della decisione n. 1/80 e comporta un inasprimento, in materia di ricongiungimento familiare, delle condizioni che disciplinano l'ingresso nel territorio danese dei coniugi di lavoratori turchi legalmente residenti in detto Stato membro rispetto a quelle applicabili prima dell'entrata in vigore di tale decisione. In tale contesto, la Corte constata che la normativa di cui trattasi costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell'articolo 13 della decisione n. 1/80. Una normativa di questo tipo può tuttavia essere ammessa in particolare se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimo perseguito e non va al di là di quanto è necessario per ottenerlo.

La Corte osserva che, secondo il giudice del rinvio, l'obiettivo perseguito dalla legislazione danese di cui trattasi consiste nel garantire un'integrazione riuscita del familiare che chiede la concessione di un diritto di soggiorno in Danimarca a titolo di ricongiungimento familiare. La Corte ha già dichiarato che un siffatto obiettivo può costituire un motivo imperativo di interesse generale, ai fini della decisione n. 1/80. Ciò premesso, la Corte rileva, da un lato, che la normativa danese di cui trattasi non prende in considerazione le capacità di integrazione proprie del familiare che chiede il beneficio del ricongiungimento familiare, ma muove esclusivamente dalla premessa che l'integrazione riuscita di quest'ultimo non sia sufficientemente garantita se il lavoratore turco interessato da tale domanda non soddisfa la condizione del superamento di un esame di danese. Dall'altro lato, la normativa danese di cui trattasi non consente nemmeno alle autorità competenti di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della possibilità di derogare all'obbligo di superamento dell'esame linguistico da essa imposto, fattori idonei a dimostrare l'effettiva integrazione del lavoratore turco interessato dalla domanda di ricongiungimento familiare e, pertanto, il fatto che, nonostante non abbia superato tale esame, egli può, in caso di necessità, contribuire all'integrazione del suo familiare in tale Stato membro.

La Corte constata, pertanto, che la normativa danese di cui trattasi va al di là di quanto è necessario per ottenere l'obiettivo perseguito.

La Corte conclude che l'articolo 13 della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, introdotta dopo l'entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Siffatta restrizione non può essere giustificata dall'obiettivo consistente nel garantire un'integrazione riuscita di tale coniuge poiché tale legislazione non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest'ultimo né fattori, diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l'effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.