La legislazione lettone che vieta la pubblicità di medicinali basata su prezzi, offerte, vendite combinate con altri prodotti è compatibile con il diritto UE

La Redazione
09 Gennaio 2023

La legislazione lettone che vieta la pubblicità dei medicinali basata sui prezzi, su offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e di altri prodotti è compatibile con il diritto dell'Unione. Simili contenuti pubblicitari favoriscono l'uso irrazionale dei medicinali e devono essere vietati dagli Stati membri.

La direttiva 2001/83[1] armonizza le disposizioni in materia di pubblicità dei medicinali, subordinando tale pubblicità a condizioni, restrizioni e divieti allo scopo di assicurare la tutela della sanità pubblica.

La SIA «EUROAPTIEKA» è una società a responsabilità limitata lettone che esercita un'attività farmaceutica in Lettonia. Nel 2016, l'Ispettorato della sanità pubblica lettone le ha vietato di diffondere una pubblicità relativa ad una vendita promozionale di medicinali, sul fondamento di una disposizione nazionale che vieta la pubblicità dei medicinali basata sui prezzi, su offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e di altri prodotti. Nel 2020 la «EUROAPTIEKA» ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte costituzionale lettone, contestando la legittimità della disposizione nazionale in questione alla luce della direttiva 2001/83.

Tale giudice interroga la Corte sull'interpretazione da dare alla nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi di detta direttiva e, in particolare, sulla questione se la nozione in esame comprenda anche la pubblicità di medicinali indeterminati, vale a dire la pubblicità di medicinali in generale o di un gruppo di medicinali non identificati. Esso chiede inoltre alla Corte se il divieto, previsto dalla disposizione nazionale di cui trattasi, della pubblicità mediante i prezzi e relativa ad offerte promozionali o a vendite combinate di medicinali e di altri prodotti sia compatibile con la direttiva citata.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte, riunita in Grande Sezione, afferma anzitutto che la nozione di «pubblicità dei medicinali» comprende qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di un medicinale determinato o di medicinali indeterminati.

La direttiva 2001/83 definisce infatti tale nozione in modo molto ampio, come comprensiva di «qualsiasi» azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, inclusa, in particolare, la «pubblicità dei medicinali presso il pubblico».

Inoltre, se la pubblicità di medicinali indeterminati fosse esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/83, i divieti, le condizioni e le restrizioni che essa prevede in materia di pubblicità a causa dei rischi che possono derivare da un uso eccessivo e sconsiderato di medicinali sarebbero in larga parte privati del loro effetto utile e l'obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica perseguito da tale direttiva sarebbe ampiamente compromesso.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che la diffusione di informazioni che incoraggiano l'acquisto di medicinali, giustificandone la necessità mediante il prezzo, annunciando un'offerta promozionale o facendo riferimento ad una vendita combinata con quella di altri medicinali o prodotti, come quella vietata dalla disposizione nazionale contestata dinanzi al giudice del rinvio, abbia una finalità promozionale. Secondo la Corte, siffatta diffusione di informazioni rientra, di conseguenza, nella nozione di «pubblicità dei medicinali», e ciòanche qualora tali informazioni riguardino medicinali indeterminati.

Per quanto riguarda, poi, la compatibilità di una simile disposizione nazionale con la direttiva 2001/83, la Corte rileva che la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, più specificamente coperti dalla disposizione nazionale di cui trattasi, è in linea di principio autorizzata da tale direttiva. Gli Stati membri devono tuttavia vietare, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica, qualsiasi contenuto pubblicitario che sia tale da favorire l'uso irrazionale di detti medicinali.

La Corte ricorda, al riguardo, che la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili può esercitare un'influenza particolarmente rilevante sulla valutazione e sulla scelta operate dai consumatori finali, riguardo tanto alla qualità del medicinale quanto alla quantità da acquistare. Inoltre, la pubblicità mediante i prezzi e la pubblicità relativa ad offerte promozionali o a vendite combinate di medicinali e di altri prodotti possono indurre i consumatori finali ad acquistare e a consumare tali medicinali sulla base di un criterio economico, senza che sia effettuata una valutazione oggettiva fondata sulle loro proprietà terapeutiche e su esigenze mediche concrete. Contenuti pubblicitari del genere assimilano inoltre i medicinali ad altri prodotti di consumo, che sono generalmente oggetto di sconti e riduzioni di prezzo.

Secondo la Corte, la pubblicità mediante i prezzi e la pubblicità relativa ad offerte promozionali o a vendite combinate di medicinali e di altri prodotti incoraggiano quindi l'uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili. Di conseguenza, la disposizione nazionale controversa dinanzi al giudice del rinvio, che vieta la diffusione di simili contenuti pubblicitari, è compatibile con la direttiva 2001/83.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


[1] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34).