MODIFICHE
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VECCHIO TESTO
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NUOVO TESTO
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Modificata la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto e la data di riferimento per i procedimenti per cui si continua ad applicare la disciplina precedente.
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1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
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1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
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Dal 1° gennaio 2023 hanno effetto anche le disposizioni dell'art. 193 comma 2 c.p.c.
Modificata la data di entrata in vigore degli articoli 196-quater e 196-sexies disp. Att. c.p.c. per i dipendenti di cui si avvalgano le P.A. per stare in giudizio personalmente.
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2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli art. 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
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2.Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazionedel codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
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Riscritture integrale dell'articolo.
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3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
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3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del Codice di procedura civile e quelle di cui all'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data.
Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
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Riscrittura integrale dell'articolo.
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4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
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4. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del Codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
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Il contenuto del comma 6 viene traslato al comma 5.
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6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del Codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data.
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Il contenuto del comma 7 viene traslato al comma 6.
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7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del Codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
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6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del Codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
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Il contenuto del comma 8 viene traslato al comma 7 e cambia la data di riferimento.
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8. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis c.p.c. si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.
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7. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis c.p.c. si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
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Introdotti i nuovi commi 8, 9 e 10.
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8. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023. 10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli artt. 15 e 16 delle medesime disposizioni di attuazione, nel testo anteriormente vigente.
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Viene indicata come normativa di riferimento la l. 24 aprile 2020, n. 27 e il vecchio art. 10 viene traslato nell'art. 11.
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10. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
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11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020.
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