Composizione negoziata: le misure cautelari e protettive non possono imporre nuove prestazioni

La Redazione
11 Gennaio 2023

Un articolato provvedimento del Tribunale di Modena in materia di misure cautelari e protettive applicate nell'ambito di una composizione negoziata escludendo che le stesse possano far proseguire rapporti contrattuali già cessati.

Il Tribunale di Modena sottolinea come il codice della crisi e dell'insolvenza, laddove impedisce ai creditori nei cui confronti operano le misure cautelari o protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza (ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII), opera esclusivamente in riferimento ai rapporti pendenti sino alla loro naturale scadenza, mentre non consente in alcun modo di poter proseguire un rapporto contrattuale ormai cessato per il decorso del suo naturale termine.

Il tribunale sottolinea infatti che le misure devono essere funzionali a tutelare le trattative (ai sensi dell'art. 19 CCII), ossia devono avere la finalità di portare a compimenti il percorso di risanamento iniziato. Ne consegue che, in assenza di una espressa disposizione legislativa, si deve escludere che la misura cautelare possa imporre un facere che instauri una relazione giuridica alla controparte coinvolta nelle trattative. Se così non fosse, la misura cautelare consentirebbe un esito irraggiungibile persino in via contenziosa, posto che non si può imporre l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti (artt. 61, comma 4 e 62, comma 3, CCII).

Del resto, anche nell'ottica di un bilanciamento di interessi non è pensabile che l'interesse al risanamento dell'impresa possa giungere fino ad imporre un sacrificio dei diritti di credito o l'imposizione di nuove prestazioni in forza di un rapporto contrattuale concluso, soprattutto in assenza di garanzie per il pagamento di quanto dovuto.

Il tribunale conclude che, in ogni caso, è evidente che la misura richiesta non è in alcun modo funzionale alla tutela delle trattative ma piuttosto alla continuità e prosecuzione dell'attività imprenditoriale, finalità non contemplata dall'art. 19 CCII.

Riferimenti giurisprudenziali

Inquadramenti