Dal panorama di nuova indicazione previsto dal D.lgs. n. 36/2021, così come modificato dalla novella del 2022, discende che le attività di lavoro sportivo possono costituire oggetto solamente di un rapporto di lavoro subordinato e autonomo, con la particolarità dei lavoratori amministrativi-gestionali per i quali è previsto il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative.
Viene, in questo scenario, abrogato il comma 4 dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2021, eliminando di fatto la prestazione occasionale, alla luce della nuova definizione del lavoro sportivo e delle figure di lavoratore sportivo oggi ricomprese della norma. Anche il volontario/volontariato, che astrattamente potrebbe essere qualificabile come prestatore occasionale, al contrario, nella visione globale del lavoro sportivo, viene visto come un prestatore che, senza compenso, presta la propria attività con carattere di continuità, come avviene anche per tutte le altre categorie di lavori sportivi.
Con la riforma in esame il carattere della subordinazione viene mitigato. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 36/2021, come modificato dall'art. 14 del D.lgs. n. 163/2022, non dovranno essere applicate le seguenti disposizione normative di carattere lavoristico “contenute negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell'articolo 2103 del codice civile”.
Nella redazione del contratto di un lavoratore sportivo subordinato non potranno altresì essere inserite clausole che possano prevedere un patto di non concorrenza o comunque che possano limitare la libertà professionale del prestatore per il periodo successivo alla scadenza contrattuale. Viene invece ammessa la possibilità di intervento del collegio arbitrale.
In deroga alle norme generali sul lavoro a tempo determinato previste dal D.lgs. n. 81/2015, nel lavoro sportivo il contratto a termine può avere una durata massima non superiore a cinque anni, con la possibilità di successione di contratti nel tempo fra gli stessi soggetti e di cessione prima della scadenza.
Quanto al rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, disciplinato dall'art. 27 del D.lgs. n. 36/2021 così modificato dall'art. 15 del D.lgs. b. 163/2022, questo si presume, essendo un'attività prevalente e continuativa, oggetti di contratto di lavoro subordinato.
Sarà, salvo prova diversa, considerato di carattere autonomo quando:
- L'attività richiesta al prestatore viene effettuata all'interno di una singola manifestazione sportiva o tra più manifestazioni racchiuse in un breve lasso di tempo;
- Quando il prestatore non è vincolato da obblighi di natura sportiva riguardati sedute di preparazione e allenamento.
- La prestazione non richieda le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni all'anno.
Viene concessa alle società sportive la possibilità di costituire contratti di apprendistato professionalizzante, per tutti colori che rientrino in un'età fra i 15 e i 23 anni, non applicandosi l'art. 42 commi 3–4–7 del D.lgs. n. 81/2015. Al termine previsto dal contratto, questo cesserà i suoi effetti senza possibilità di rinnovo, fatta salva l'eventualità di poter proseguire il rapporto, senza condizione di continuità, prevedendo il versamento di un premio di formazione tecnica alla precedente società sportiva.
Nell'alveo del dilettantismo, il rapporto di lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora (i) quando la durata del contratto, sebbene con carattere continuativo, non supera il limite massimo delle 18 ore settimanali, escluso il tempo della competizione sportiva.; (ii) quando la prestazione è coordinata dal punto di vista tecnico-sportivo.
Per quanto riguarda il compenso per l'attività resa, se inferiore ad € 5.000,00, non sono previsto comunicazioni ovvero obblighi tributari; in caso contrario la società dovrà comunicare al Registro della attività sportive dilettantistiche i dati del rapporto di collaborazione coordinata continuativa con il dilettante per l'individuazione del rapporto di lavoro e dovrà essere resa disponibile sia per l'INPS che per l'INAIL, con l'ulteriore inserimento nel LUL della società. In questo caso il prospetto paga dovrà essere emesso solamente se il compenso annuale supera i € 15.000,00.
Quando al lavoro del volontario, che sostituisce l'amatore, questo si presume a titolo gratuito con la possibilità di un rimborso spese; se questo eccede gli € 10.000,00 all'anno, la prestazione rientrerà nella professionalità.