Riforma del lavoro sportivo: le nuove tutele per i lavoratori dello sport

Simone Zaccaria
12 Gennaio 2023

Con legge delega n. 86/2019 ha avuto complessivo riordino la materia sportiva, maggiormente implicante l'aspetto lavoristico delle prestazioni sportive. La delega è stata attuata dapprima con il d.lgs. n. 36/2021 e da ultimo con il d.lgs. n. 163/2022, che ha introdotto correttivi ed integrazioni.
La riforma dello sport

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il D.lgs. 163 del 5 ottobre 2022, riguardante le disposizioni integrative al D.lgs. n. 36/2021, recante il riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nell'alveo del lavoro sportivo. La nuova disciplina trattata del presente articolo è in vigore dal 17 novembre 2022, ma di fatto, sarà applicabile dal 1° luglio 2023, come previsto dalla proroga attuata dal D.l. 198/2022 (decreto Milleproroghe).

Il termine predetto è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Il D.l. 198/2022 ha inoltre previsto che, per far fronte all'emergenza Covid–19 e al caro energia, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

Con la legge delega n. 86/2019 ha avuto il complesso riordino della materia sportivo, maggiormente implicante l'aspetto lavoristico delle prestazioni sportive, culminato dapprima con il D.lgs. n. 36/2021, che ha dato il primo inquadramento normativo della materia sportiva, con il primo intervento netto per quanto riguarda i lavoratori sportivi, professionisti, dilettanti ed amatori, comprese le società sportive, per, attraverso il D.lgs. 163/2022, introdurre correttivi ed integrazioni alla disciplina già in atto.

Questo attuale panorama, dal 1° luglio 2023 poterà una nuova tutela della dignità dei lavoratori dello sport; vengono descritte di seguito le principali novità.

Le nuove figure del lavoro sportivo

Per le modifiche introdotte con il D. lgs. 163 del 2022, il lavoratore sportivo, indipendentemente dalla prestazione resa con carattere di professionalità o con un aspetto dilettantistico, è colui che risulti essere tesserato, secondo le modalità richieste dalla federazione di riferimento, e svolta a fronte di un corrispettivo quelle mansioni previste per lo svolgimento di una attività sportiva, escludendo quelle di natura amministrativa e gestionale.

E infatti viene modificato l'art. 2 comma 1, lett. dd) del Decreto n. 36/2021, che ora recita “lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo.” A questo articolo si deve aggiungere la disposizione dell'art. 25 del medesimo D.lgs., modificato dall'art. 13 del D.lgs. n. 163/2022, che oltre all'elenco appena richiamato, aggiunge “ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Inoltre, nel richiamare le modifiche appena introdotte, per tesseramento (art. 15, D.lgs. n. 36/2021, così modificato nel 2022) si intende “l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva”.

Per Il settore professionistico viene distinto definitivamente dal dilettantismo prevedendo che saranno qualificate come professionali tutti quegli enti che svolgono una attività con fini lucrativi.

Viene, invece, ampliata l'area del dilettantismo; ora, oltre a comprendere le associazioni e le società che svolgono attività con finalità altruistica, viene previsto che gli enti possano essere costituiti anche come enti del terzo settore, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa e motoria.

Come anticipato, viene aperta la possibilità, di scegliere per tutti gli enti, una la forma giuridica dell'ente del terzo settore, si legge Enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”.

Resta ancora preclusa, per questioni fiscali, la possibilità di creare società di persone, quali le Snc e le Sas.

L'elemento che sicuramente ha destato maggior importanza sulla tematica del dilettantismo riguarda l'art. 38 del D.lgs. n. 36/2021, che modificato dall'art. 26 del D.lgs. n. 163/2022, ha introdotto una nuova definizione dell'attività dilettantistica, non più derivata per differenza in tutti quei casi in cui si poteva parlare di professionismo, nello specifico L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”.

Inoltre, tra le figure del lavoratore sportivo, viene eliminata quella dell'amatore, prevedendo al suo posto il volontario, che presta la sua attività a titolo gratuito, con un rimborso spese vive sostenute.

In ultimo, un breve cenno, lo meritano i lavoratori di carattere amministrativo – gestionale. Come detto precedentemente, questa categoria di lavoratori esula dal lavoratore sportivo – correttamente poiché nulla ha a che vedere con lo sport in senso stretto – potendo invece essere inquadrata anche come collaborazioni coordinate continuative ai sensi dell'art. 409 comma 1 nr. 3 del Codice di procedura civile.

Il nuovo quadro normativo del rapporto di lavoro sportivo

Dal panorama di nuova indicazione previsto dal D.lgs. n. 36/2021, così come modificato dalla novella del 2022, discende che le attività di lavoro sportivo possono costituire oggetto solamente di un rapporto di lavoro subordinato e autonomo, con la particolarità dei lavoratori amministrativi-gestionali per i quali è previsto il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative.

Viene, in questo scenario, abrogato il comma 4 dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2021, eliminando di fatto la prestazione occasionale, alla luce della nuova definizione del lavoro sportivo e delle figure di lavoratore sportivo oggi ricomprese della norma. Anche il volontario/volontariato, che astrattamente potrebbe essere qualificabile come prestatore occasionale, al contrario, nella visione globale del lavoro sportivo, viene visto come un prestatore che, senza compenso, presta la propria attività con carattere di continuità, come avviene anche per tutte le altre categorie di lavori sportivi.

Con la riforma in esame il carattere della subordinazione viene mitigato. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 36/2021, come modificato dall'art. 14 del D.lgs. n. 163/2022, non dovranno essere applicate le seguenti disposizione normative di carattere lavoristico contenute negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell'articolo 2103 del codice civile”.

Nella redazione del contratto di un lavoratore sportivo subordinato non potranno altresì essere inserite clausole che possano prevedere un patto di non concorrenza o comunque che possano limitare la libertà professionale del prestatore per il periodo successivo alla scadenza contrattuale. Viene invece ammessa la possibilità di intervento del collegio arbitrale.

In deroga alle norme generali sul lavoro a tempo determinato previste dal D.lgs. n. 81/2015, nel lavoro sportivo il contratto a termine può avere una durata massima non superiore a cinque anni, con la possibilità di successione di contratti nel tempo fra gli stessi soggetti e di cessione prima della scadenza.

Quanto al rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, disciplinato dall'art. 27 del D.lgs. n. 36/2021 così modificato dall'art. 15 del D.lgs. b. 163/2022, questo si presume, essendo un'attività prevalente e continuativa, oggetti di contratto di lavoro subordinato.

Sarà, salvo prova diversa, considerato di carattere autonomo quando:

- L'attività richiesta al prestatore viene effettuata all'interno di una singola manifestazione sportiva o tra più manifestazioni racchiuse in un breve lasso di tempo;

- Quando il prestatore non è vincolato da obblighi di natura sportiva riguardati sedute di preparazione e allenamento.

- La prestazione non richieda le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni all'anno.

Viene concessa alle società sportive la possibilità di costituire contratti di apprendistato professionalizzante, per tutti colori che rientrino in un'età fra i 15 e i 23 anni, non applicandosi l'art. 42 commi 3–4–7 del D.lgs. n. 81/2015. Al termine previsto dal contratto, questo cesserà i suoi effetti senza possibilità di rinnovo, fatta salva l'eventualità di poter proseguire il rapporto, senza condizione di continuità, prevedendo il versamento di un premio di formazione tecnica alla precedente società sportiva.

Nell'alveo del dilettantismo, il rapporto di lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora (i) quando la durata del contratto, sebbene con carattere continuativo, non supera il limite massimo delle 18 ore settimanali, escluso il tempo della competizione sportiva.; (ii) quando la prestazione è coordinata dal punto di vista tecnico-sportivo.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività resa, se inferiore ad € 5.000,00, non sono previsto comunicazioni ovvero obblighi tributari; in caso contrario la società dovrà comunicare al Registro della attività sportive dilettantistiche i dati del rapporto di collaborazione coordinata continuativa con il dilettante per l'individuazione del rapporto di lavoro e dovrà essere resa disponibile sia per l'INPS che per l'INAIL, con l'ulteriore inserimento nel LUL della società. In questo caso il prospetto paga dovrà essere emesso solamente se il compenso annuale supera i € 15.000,00.

Quando al lavoro del volontario, che sostituisce l'amatore, questo si presume a titolo gratuito con la possibilità di un rimborso spese; se questo eccede gli € 10.000,00 all'anno, la prestazione rientrerà nella professionalità.

Norme sulla salute sicurezza sul lavoro degli sportivi

L'art. 33 del D.lgs. n. 36/2021, così novellato con l'art. 21 della riforma del 2022, elenca le disposizioni normative in materia di tutela della salute dei lavoratori, assicurazioni INAIL, malattia, maternità e sicurezza. L'intervento del legislatore ha come obiettivo quello di rafforzare il ruolo della sicurezza e della salute per i lavoratori sportivi, affinché questo non si limiti ad una idoneità di carattere sportivo del medico specialista.

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto del 2021, i prestatori di lavoro sportivo di natura subordinata sono sottoposti al relativo obbligo assicurato INAIL contro le malattie professionali e gli infortuni

Quando agli autonomi, rientranti nelle collaborazioni coordinati continuative si applica l'obbligo assicurativo INAIL previsto per i prestatori parasubordinati ai sensi dell'art. 5 comma 2,3 e 4 del D.lgs. n. 38/2000. Tale norma va applicata anche ai lavoratori del settore amministrativo – gestionale delle società sportive.

Ai dilettanti e ai volontari si applicheranno le disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi introdotte dall'art. 51 della Legge n. 289/2002 per la tutela obbligatoria contro gli infortuni.

Norme previdenziali

Con l'art. 23 del D.lgs. n. 163/2022 si è andato a modificare l'art. 35 del D.lgs. n. 36/2021 per quanto concerne il trattamento previdenziale sui compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda del carattere della prestazione, si legge infatti I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme”.

Come si evince della norma di legge, i lavoratori subordinati, devono essere iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi istituito presso l'INPS, al quale, con i dovuti presupposti potranno essere iscritti anche gli autonomi ovvero coloro titolari di una collaborazione ai sensi dell'art. 409 c.p.c.

Invece, in generale, autonomi, dilettanti e collaboratori coordinati continuativi saranno iscritti alla Gestione Separata dell'INPS di cui all'art. 2 comma 26 Legge n. 335/1995.