Albo unico dei gestori della crisi: modalità di iscrizione, requisiti professionali e formativi

Giuseppe Savioli
12 Gennaio 2023

È datato 30 dicembre 2022 l'atteso decreto dirigenziale che consente l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII. Stanti le disposizioni in esso contenute, dal 5 gennaio 2023 è possibile, in presenza dei requisiti di legge, presentare domanda di iscrizione in modalità telematica sul portale ministeriale. Ai fini del primo popolamento le domande potranno essere presentate fino al 31 marzo 2023. I requisiti professionali e formativi sono disciplinati dagli artt. 356-358 CCII. È richiesto un contributo di Euro 150 in sede di prima iscrizione e di Euro 50 per ogni anno successivo a quello di iscrizione.
Il Decreto dirigenziale attuativo: le modalità informatiche di iscrizione all'Albo

Come è noto, l'art. 356 D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), ha istituito presso il Ministero della giustizia l'albo unico nazionale dei gestori della crisi e dell'insolvenza, in cui devono iscriversi i soggetti – costituiti anche in forma associata o societaria – destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore.

Il legislatore, ai fini del funzionamento del citato Albo, demandava ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, di provvedere a disciplinare le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione, di esercizio del potere di vigilanza da parte del ministero, nonché di stabilire l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione ed il mantenimento dell'Albo (art. 357 CCII).

Senonché il citato decreto ministeriale, pubblicato in G.U. n. 143 in data 21 giugno 2022 (D.M. 3 marzo 2022, n. 75), all'art. 3 comma 5, disciplinando le “Modalità di tenuta dall'albo”, aveva previsto che l'accesso all'albo potesse aver luogo esclusivamente con modalità telematiche, ulteriormente demandando, a sua volta, ad un decreto dirigenziale a cura del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ovvero il Dipartimento in seno al Ministero della giustizia per la transizione digitale della giustizia, di precisare le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati e l'accesso all'area riservata.

L'atteso decreto dirigenziale sopra anticipato risulta oggi finalmente emanato, porta la data del 30 dicembre 2022 e chiude il cerchio di un “travagliato” susseguirsi di norme e decreti attuativi a cui è finalmente conseguita la piena operatività dell'Albo.

Composto da due articoli e da un dettagliato regolamento allegato, viene in questo previsto come le disposizioni in esso richiamate siano pubblicate sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ed acquistino efficacia a decorrere dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00.

È pertanto da tale data che risulta possibile presentare domanda di iscrizione sul portale ministeriale ai fini del primo popolamento, in presenza dei requisiti di legge.

Ulteriormente, con circolare ministeriale datata 4 gennaio 2023, viene precisato come l'applicativo che consente l'accesso e la gestione dell'Albo in modalità telematica sia raggiungibile “tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell'area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Nella medesima circolare viene inoltre indicato come, ai fini del primo popolamento dell'albo, per consentire le procedure di verifica delle domande presentate, nonché un tempo congruo ad un adeguato popolamento, l'albo sarà accessibile in consultazione ai Magistrati, ed al pubblico, a partire dalla data del 1° Aprile 2023.

Nelle more, sino alla data del 31 marzo 2023, l'assegnazione degli incarichi da parte dell'Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

Superato il primo popolamento, nei termini sopra precisati, il procedimento di iscrizione all'Albo dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, come precisato dall'art. 5, comma 2, D.M. 75/2022.

Requisiti professionali e formativi

Il secondo comma dell'art. 356 CCII precisa i requisiti professionali e formativi necessari ai fini della iscrizione all'Albo.

Con riferimento ai requisiti professionali viene richiamato il comma 1 dell'art. 358, il quale prevede possano essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al CCII le seguenti categorie:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui sopra, e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Con riferimento, invece, ai requisiti formativi, i soggetti che intendono richiedere l'iscrizione devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), c) e d), D.M. 202/2014, ossia:

  1. il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento (istituti a norma dell'art. 16 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore (art. 4, comma 5, lett. b) D.M. 202/2014) che si riducono tuttavia a 40 ore per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. lo svolgimento presso uno o più organismi, o curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del r.d. 267/1942, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, di un periodo di tirocinio – anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui sopra – di durata non inferiore a sei mesi, che consenta l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni (art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 202/2014);
  3. l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata (art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014).
Requisiti ai fini del primo popolamento e calcolo del quadriennio

Il medesimo comma 2 dell'art. 356 CCII disciplina poi come, ai fini del primo popolamento dell'albo, per i soggetti che hanno già rivestito la carica di curatori, commissari o liquidatori giudiziali in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi è sostituita dalla documentazione comprovante i conferimenti dei citati incarichi, da allegare alla domanda in copia conforme.

Il termine di quattro anni sopracitato si riferisce agli “ultimi quattro anni” anteriori alla data di entrata in vigore dell'art. 356 D.Lgs. 14/2019 (16 marzo 2019). L'entrata in vigore dell'articolo da ultimo citato è infatti disciplinata dal comma 2 dall'art. 389 D.Lgs. 14/2019, il quale è entrato in vigore, appunto, in data 16 marzo 2019, ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del D.Lgs. 14/2019, avvenuta in data 14 febbraio 2019.

Conseguentemente, ai fini del primo popolamento, ovvero ai fini dell'esonero dagli obblighi formativi previsti dall'art. 4, comma 5, lett. b), c), D.M. 202/2014, sarà necessario dimostrare di aver ricevuto gli incarichi nel quadriennio cha va dal 16 marzo 2015 al 16 marzo 2019.

Il contributo per l'iscrizione ed il mantenimento nell'albo

L'art. 8 D.M. 75/2022 precisa il contributo che l'iscritto è tenuto a versare in sede di prima iscrizione, quantificato in Euro 150,00 ed il contributo annuale per il mantenimento nell'albo, quantificato in Euro 50,00 per ogni anno successivo a quello di iscrizione, da corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun anno e inviando a mezzo PEC l'attestazione di pagamento entro il 30 aprile.

Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 c.c..

In caso di omesso pagamento del contributo, il responsabile dell'albo, decorsi tre mesi dalla scadenza (31 gennaio di ciascun anno), dispone la sospensione con decreto motivato; decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione, in caso di perdurante omissione nel pagamento del contributo, è disposta dal responsabile la cancellazione dall'albo con decreto motivato. In tale ultimo caso è preclusa una nuova iscrizione all'albo sino al decorso di almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.

Il contributo può essere corrisposto con le modalità indicate all'art. 9 D.M. 75/2022: a mezzo sistema telematico PagoPA, mediante bonifico bancario o postale, mediante altri sistemi di pagamento elettronici o versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.

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