Disposizioni antimafia: il questore non può vietare il possesso o l'uso del cellulare
13 Gennaio 2023
La misura di prevenzione in parola costituisce una limitazione della libertà di comunicazione, con la conseguenza che l'autorità di pubblica sicurezza può farne proposta, ma la decisione spetta all'autorità giudiziaria, come prevede l'art. 15 Cost. La Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione del codice delle leggi antimafia (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011) nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, include i telefoni cellulari nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente» di cui il questore può vietare – con l'avviso orale “rafforzato” – il possesso o l'utilizzo.
La sentenza afferma che «le limitazioni relative all'uso di un determinato mezzo non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale che l'impiego di quel mezzo consenta di soddisfare. Riconosce, tuttavia, che nello specifico caso in esame la disciplina restrittiva relativa al telefono cellulare – considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – “finisce per penetrare all'interno del nucleo essenziale del diritto, determinando evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione”». Per tali ragioni, come appunto richiede l'art. 15 Cost., la decisione non può che spettare all'autorità giudiziaria.
*Fonte: DirittoeGiustizia |