Riforma Cartabia: le nuove norme e il nuovo regime transitorio

13 Gennaio 2023

Proponiamo una sintesi del d.l. n. 162/2022 convertito con modificazioni nella l. n. 199/2022, analizzando le nuove norme e le modifiche introdotte a talune previsioni transitorie della riforma Cartabia.

Com'è noto il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la riforma della giustizia penale contenuta nel d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia).

La novella, che apporta significative modifiche all'impianto del rito penale, a una parte del sistema penale e prevede una organica disciplina della giustizia riparativa, doveva entrare in vigore il 1° novembre 2022. Ma la sua vigenza è stata rinviata, per le molteplici difficoltà che gli uffici e i diversi operatori giudiziari avrebbero incontrato, dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 recante “misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali".

Il d.l. n. 162/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, entrata in vigore il 31 dicembre 2022: durante il percorso in Parlamento per la conversione in legge del decreto, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno modificato alcune disposizioni e modulato diversamente i tempi di entrata in vigore di altre norme contenute nel d.lgs. citato. Sono state, infatti, rinviate al 30 giugno 2023 tanto l'applicazione di parte della disciplina dedicata alla cd. giustizia riparativa (invero sono entrati in vigore gli artt. 42-67 del d.lgs. n. 150/2022, i quali non consentono, tuttavia, l'operatività, nel processo e nell'esecuzione, dei percorsi di giustizia riparativa secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo), e quella delle videoregistrazioni (art. 94, comma 1 d.lgs. n. 150/2022 aggiunto dalla l. n. 199/2022).

In estrema sintesi:

1. Il comma 2 dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 come sostituito dalla l. n. 199/2022 prevede, per quanto riguardai reati procedibili ora a querela, che se sono pendenti delle misure cautelari personali in corso di esecuzione per i reati de quibus, queste perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della riforma, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. In tali casi, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Si prevede, in tali casi, la sospensione della durata massima della custodia cautelare, e la possibilità, come dispone l'art. 346 c.p.p., di compiere durante questo periodo e quello previsto all'art. 85 comma 1 per la presentazione della querela, solo gli atti urgenti e gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, quando vi è pericolo nel ritardo (comma 2-bis). La l. n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022 stabilisce, tuttavia, per i reati di violenza sessuale, atti persecutori e revenge-porn commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che questi mantengono la procedura d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2022.

2. In nuovo art. 85-bis inserito nel d.lgs. n. 150/2022 dalla l. n. 199/2022 disciplina il regime transitorio dei termini per la costituzione di parte civile che coincide, a pena di decadenza, con l'accertamento della costituzione delle parti ex art. 420 c.p.p. all'udienza preliminare, senza, quindi, che si possa attendere la dichiarazione di apertura del dibattimento: si prescrive che essi trovino applicazione solo nel caso in cui non siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare al momento dell'entrata in vigore della riforma e che continuano ad applicarsi l'art. 79 c.p.p. e, limitatamente alla persona offesa, e l'art. 429, comma 4 c.p.p. nel testo previgente la novella.

3. In attesa della completa operatività del cd. processo penale telematico significative modifiche sono state apportate all'art. 87 del testo originario (d.lgs. n. 150/2022): il comma 6 oltre ad una modifica e integrato, dopo il primo periodo, dalla previsione che consente alla sola (ergo, unicamente) parte privata di depositare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero, nel qual caso l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; è, poi, inserito un comma 6-bis in cui viene confermato il deposito degli atti nel portale telematico, già previsto dalle disposizioni emergenziali e contenuto nell'art. 24 commi da 1 a 3 del d. lgs. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 della norma e comma 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art. 87, comma 6-bis e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento saranno indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti.

Ancora, l'art. 87 comma 6-ter (comma inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 dalla l. n. 199 del 2022 di conversione del d. l. n. 162 del 2022) prevede la possibilità di estensione del deposito attraverso il portale di ulteriori atti che potranno essere indicati da successivi decreti ministeriali. Il comma 6-quater (comma inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 dalla l. n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022) disciplina i casi di malfunzionamento del sistema, attestato da provvedimento del DIGSIA, con conseguente proroga dei termini fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.

Il comma 6- quinquies (comma inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 dalla l. n. 199 del 2022 di conversione del d.l. n. 162/2022) dell'art. 87 esclude, infine, espressamente la validità del deposito a mezzo pec degli atti individuati a norma degli articoli precedenti.

Tale disposizione renderà inefficace il deposito via pec man mano che sarà consentito il deposito con il portale telematico di atti ulteriori.

La materia della semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze è, invece, contenuta all'art. 87-bis norma appositamente inserita nel d.lgs. n. 150 del 2022 dalla l. n. 199 del 2022 di conversione del d.l. n. 162 del 2022. La previsione stabilisce la proroga della facoltà di deposito, con valore legale, a mezzo pec per tutti gli atti per i quali non è ancora consentito l'uso del portale. Particolare attenzione va assegnata agli indirizzi degli uffici destinatari e alle specifiche tecniche indicati dal provvedimento del DIGSIA. Qualora il messaggio superi le dimensioni stabilite dal sistema, è consentito l'invio di più messaggi. Il termine per il deposito è entro le 24 ore del giorno di scadenza. Con riferimento agli atti di impugnazione, una particolare attenzione è dedicata alla firma digitale e agli allegati. È previsto che l'invio avvenga dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tali modalità valgono anche per motivi nuovi e le memorie.

Il comma 6 dell'art. 87-bis estende le disposizioni indicate a tutte le impugnazioni comunque denominate e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, c.p.p. e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p.

Particolare attenzione meritano i casi di inammissibilità delle impugnazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle previste all'art. 591 c.p.p. La patologia ricorre quando:

a) l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) l'indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici;

c) l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

Per non incorrere nella sanzione delineata nel caso di proposizione dell'impugnazione cautelare reale sembrerebbe, dunque, che l'impugnante debba inviare l'atto tanto al Tribunale distrettuale, come indicato, quanto a quello competente ai sensi dell'art. 324 c.p.p.

L'inammissibilità è, in tali casi, dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento, anche d'ufficio con ordinanza, e allo stesso spetta dichiarare l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Le disposizioni transitorie contemplano, infine, specifici oneri, per gli uffici, di inserimento di copie analogiche per attestazione ed «ai fini della continuità del fascicolo cartaceo».

4. Attese le molteplici difficoltà tecniche-operative sollevate dalle molteplici e consistenti modifiche apportate al regime delle investigazioni, la l. n. 199/2022 inserisce nel d. lgs. n. 150 del 2022 un nuovo art. 88-bis il quale stabilisce che gli artt. 335-quater, 407-bis e 415-ter c.p.p. introdotti dal d.lgs. n. 150/22 non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle notizie di reato per le quali il P.M. ha già disposto l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., nonché alle notizie di reato iscritte successivamente quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 12 c.p.p. e, se si procede per i reati più gravi indicati nell'art. 407 comma 2 c.p.p., anche quando ricorrono le condizioni stabilite all'art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.). Quanto, invece, all'art. 335-quater c.p.p. si prevede che le disposizioni previste dalla nuova norma si applicano, in ogni caso, in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/22. In tutti i casi indicati continuano, poi, ad applicarsi gli artt. 405, 406, 407, 412 e 415-bis c.p.p. e l'art. 127 disp. att. c.p.p. nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

5. E' contenuta nell'art. 88-ter d.lgs. n. 150/2022 inserito dalla l. n. 199/2022 la disciplina dell'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere per «reati» puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa che sarà applicabile unicamente per le sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022.

6. La nuova disciplina dell'udienza predibattimentale per i reati di competenza del giudice monocratico vale unicamente nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma.

7. Il comma 2 dell'art. 94 d.lgs. n. 150/2022 come sostituito dalla l. n. 199 del 2022 prevede che le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 sottostanno al regime previsto dalle disposizioni di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, peraltro, se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si statuisce che si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

8. Quanto all'importante regime stabilito per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di mutamento del giudice dal nuovo art. 495, comma 4-ter, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, il quale prevede che «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva e che, in ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze»: l'art. 93-bis inserito dalla l. n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022 al d. lgs. n. 150 del 2022 prevede che la norma non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.

9. L'art. 97-bis d.lgs. n. 150/2022 aggiunto dalla l. n. 199/2022 contempla la disciplina transitoria in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (art 97-bis) stabilendo che a questi e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. L'ultima previsione stabilisce che il rinvio al “casellario giudiziario” contenuto nelle disposizioni del d.lgs. n. 150/2022 deve intendersi al “casellario giudiziale”.