La convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica

Redazione Scientifica
13 Gennaio 2023

La convivenza «come coniugi», protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico.

Le SS.UU. ricordano a riguardo che «la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall'ordinamento italiano, senza termini di decadenza o fattispecie di sanatoria, o con limiti tutt'affatto distinti dalla protratta convivenza in sé. Codeste situazioni, per quanto corrispondenti a quelle eventualmente ritenute dall'ordinamento canonico, non possono tradurre la protratta convivenza in un limite (di ordine pubblico) che l'ordinamento nazionale non prevede neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno […]». Pertanto, «la convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del "matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano». Inoltre, «la convivenza è elemento essenziale del matrimonio-rapporto che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari» (Cass. n. 16379/2014).

Per tutti questi motivi il ricorso va accolto applicando il seguente principio di diritto: «in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio determinata da vizio psichico, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio».

Fonte: dirittoegiustizia.it