Per la Corte di Giustizia l’istituzione di un aiuto di Stato non può di per sé derivare da una decisione giurisdizionale

La Redazione
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13 Gennaio 2023

Per quanto riguarda l'applicabilità del diritto dell'Unione disciplinante gli aiuti de minimis, la Corte osserva che, supponendo che si tratti di aiuti di Stato, il carattere de minimis degli aiuti deve essere valutato alla luce dell'importo complessivo delle somme già percepite e delle somme ulteriormente reclamate dai ricorrenti durante il periodo di riferimento.

Il 5 maggio 2005, la Lettonia ha adottato una legge (in vigore dall'8 giugno 2005 al 31 dicembre 2014) intesa a modificare la procedura applicabile per la vendita, da parte dei produttori di elettricità, di eccedenze di produzione ad una tariffa maggiorata. Tale legge precisava che i produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili, che avevano già cominciato la propria attività a questa data, avrebbero mantenuto il beneficio delle condizioni precedenti, le quali erano essenzialmente più favorevoli per quanto riguardava i prezzi praticati per la vendita a tariffa maggiorata. La DOBELES HES SIA e la GM SIA sono due imprese lettoni esercenti delle centrali idroelettriche che producono elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili. A seguito dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge, l'autorità di regolazione lettone, avente il potere di determinare la tariffa media dell'elettricità, ha interpretato tale legge nel senso che essa avrebbe l'effetto di bloccare, per questi produttori, la tariffa media di vendita dell'elettricità al suo valore in vigore al 7 giugno 2005. Detta autorità ha pertanto cessato di aggiornare tale tariffa.

Ciò ha portato le imprese ricorrenti a pretendere dall'autorità di regolazione il pagamento di un «risarcimento dei danni» a titolo di ristoro delle perdite subite a causa del blocco della tariffa. L'autorità di regolazione ha rifiutato di dare corso a tali richieste, ma il giudice amministrativo lettone ha accolto in parte il loro ricorso.

Il giudice supremo lettone, investito di un ricorso per cassazione, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il regolamento disciplinante gli aiuti de minimis [1] (aiuti di Stato di modesto ammontare che non devono essere notificati alla Commissione) ed il regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE [2].

La Corte statuisce anzitutto che due sono i criteri utilizzabili in alternativa per potersi ritenere sussistenti «risorse statali», la cui mobilizzazione è necessaria affinché esista un «aiuto di Stato» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE: deve trattarsi o di fondi alimentati mediante un'imposta o altri prelievi obbligatori in forza della normativa nazionale, gestiti e ripartiti conformemente a quest'ultima, oppure di somme che restano costantemente sotto il controllo pubblico.

A questo proposito la Corte rileva che la data della liberalizzazione completa del mercato dell'elettricità in Lettonia è irrilevante al fine di stabilire se il vantaggio costituito dall'acquisto di elettricità ad una tariffa maggiorata debba essere qualificato come aiuto di Stato. La qualificazione come «aiuto di Stato» non è infatti subordinata alla condizione che il mercato di cui trattasi sia stato prima interamente liberalizzato.

La Corte ricorda altresì che gli aiuti pubblici, i quali costituiscono misure dell'autorità pubblica che favoriscono talune imprese o taluni prodotti, presentano una natura giuridica fondamentalmente differente dai risarcimenti che le autorità nazionali sono eventualmente condannate a versare a dei soggetti privati, quale ristoro di un pregiudizio da esse causato ai medesimi. I risarcimenti non costituiscono, dunque, aiuti di Stato ai sensi del diritto dell'Unione. Per contro, per stabilire se delle somme costituiscano «aiuti di Stato» è indifferente che i ricorsi intesi ad ottenerne il versamento vengano qualificati come «domande di ristoro» o come «domande di risarcimento» in virtù del diritto nazionale.

Inoltre, qualora una normativa nazionale abbia istituito un «aiuto di Stato», anche il pagamento di una somma reclamata in sede giudiziaria in applicazione di tale normativa costituisce un aiuto siffatto.

In risposta ad un argomento della Commissione, la Corte dichiara che l'istituzione di un aiuto di Stato non può di per sé derivare da una decisione giurisdizionale. Infatti, essa rientra in una valutazione di opportunità che è estranea alle funzioni del giudice.

Per quanto riguarda poi l'applicabilità del diritto dell'Unione disciplinante gli aiuti de minimis, la Corte osserva che, supponendo che si tratti di aiuti di Stato, il carattere de minimis degli aiuti deve essere valutato alla luce dell'importo complessivo delle somme già percepite e delle somme ulteriormente reclamate dai ricorrenti durante il periodo di riferimento.

Infine, nel caso in cui al giudice nazionale venga presentata una domanda intesa ad ottenere il versamento di un aiuto illegittimo, vale a dire di un aiuto che non è stato notificato alla Commissione malgrado che esso non costituisca un aiuto de minimis, detto giudice è tenuto a respingere tale domanda. Tuttavia, il giudice nazionale può accogliere una domanda avente ad oggetto il versamento di una somma corrispondente ad un aiuto nuovo non notificato alla Commissione, a condizione che tale aiuto venga prima debitamente notificato alla Commissione dalle autorità nazionali interessate e che detta istituzione esprima, o si presuma abbia espresso, il proprio accordo in proposito.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


[1] Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).