Abuso di posizione dominante: la Corte conferma l’ammenda di circa 20 milioni alla società nazionale delle ferrovie lituana

La Redazione
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13 Gennaio 2023

La Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale che ha inflitto un'ammenda di 20 milioni di euro alla società ferroviaria nazionale lituana Lietuvos Geležinkeliai (LG) per abuso di dominanza. Il 2 ottobre 2017, la Commissione aveva concluso che LG aveva violato l'articolo 102 del TFUE sospendendo il traffico su un tratto ferroviario lungo 19 km, che la società petrolifera Orlen Lietuva AB intendeva utilizzare per trasportare i propri prodotti in Lettonia.

La Lietuvos geležinkeliai AB (in prosieguo: la «LG»), società nazionale delle ferrovie lituana, è nel contempo gestore delle infrastrutture ferroviarie e prestatore di servizi di trasporto ferroviario in Lituania. Nel 1999 la LG ha concluso un accordo commerciale con la società Orlen Lietuva AB (in prosieguo: l'«Orlen»), una società petrolifera lituana detenuta dalla società petrolifera polacca PKN Orlen SA, al fine di fornirle servizi di trasporto ferroviario sul territorio lituano. Tale accordo riguardava, segnatamente, il trasporto di prodotti petroliferi provenienti da un'importante raffineria appartenente all'Orlen situata a Bugeniai, nel nord-ovest della Lituania, in prossimità della frontiera con la Lettonia, verso il terminale marittimo di Klaipėda (Lituania). A seguito di una controversia sorta nel 2008 tra la LG e l'Orlen, quest'ultima ha deciso di dirottare le sue attività di esportazione marittima in partenza da Klaipėda verso i terminali marittimi di Riga e Ventspils (Lettonia) e, in tale contesto, di affidare il trasporto dei suoi prodotti provenienti dalla raffineria di Bugeniai alla Latvijas dzelzceļš (in prosieguo: la «LDZ»), società nazionale delle ferrovie lettone.

A causa di una deformazione del binario di alcune decine di metri sul tragitto breve verso la Lettonia, la LG ha sospeso il traffico su un tratto di 19 km tra Mažeikiai (Lituania) e la frontiera con la Lettonia. A partire dal 3 ottobre 2008 la LG ha proceduto allo smantellamento completo dei binari controversi, che si è concluso prima della fine del mese di ottobre 2008. In seguito, ritenendo che la LG non avesse intenzione di riparare i binari controversi a breve termine, l'Orlen ha dovuto rinunciare al suo progetto di ricorrere ai servizi della LDZ.

Con decisione del 2 ottobre 2017 la Commissione ha inflitto alla LG un'ammenda di quasi EUR 28 milioni per abuso di posizione dominante sul mercato lituano del trasporto di merci. La LG ha quindi proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa e alla riduzione dell'importo dell'ammenda dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Con sentenza del 18 novembre 2020, il Tribunale ha respinto il ricorso della LG e ha ridotto l'importo dell'ammenda a EUR 20 068 650. La LG ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un'impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale.

Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte conferma la sentenza del Tribunale.

La Corte ricorda, anzitutto, che la qualificazione come «sfruttamento abusivo di posizione dominante» ai sensi del diritto dell'Unione fa riferimento ai comportamenti di un'impresa in posizione dominante che abbiano l'effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza. La Corte ricorda inoltre che dalla sua giurisprudenza risulta che il rifiuto di concedere l'accesso ad un'infrastruttura sviluppata da un'impresa dominante per il fabbisogno delle sue proprie attività e da essa detenuta può costituire un abuso di posizione dominante. La Corte sottolinea tuttavia che la rimozione del binario, che diviene inevitabilmente inutilizzabile non solo dai concorrenti, ma anche dalla stessa impresa dominante, non configura un diniego di accesso. Essa può costituire una forma autonoma di abuso.

A sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza iniziale, la LG contestava altresì al Tribunale di aver commesso un errore di diritto per aver confermato la qualificazione, effettuata dalla Commissione, della rimozione del binario come «abuso di posizione dominante» ai sensi del diritto dell'Unione. A tal riguardo, la Corte respinge tale motivo d'impugnazione in quanto infondato, posto che esso è basato su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.

Per quanto riguarda il motivo d'impugnazione diretto a contestare le valutazioni della Commissione, secondo le quali la rimozione del binario produceva effetti anticoncorrenziali, la Corte lo ha respinto integralmente.

Quanto al calcolo dell'ammenda inflitta alla LG, la Corte constata che il Tribunale ha esercitato la sua competenza giurisdizionale estesa al merito, valutando nuovamente l'ammenda e riducendone l'importo inflitto dalla Commissione.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.