Deposito telematico: quando si perfeziona?

Yari Fera
16 Gennaio 2023

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale tale momento coincide con quello di generazione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda PEC), mentre un secondo orientamento ritiene necessario il completamento dell'intero processo (inclusi i controlli automatici del gestore e manuali da parte della cancelleria) perché vi sia perfezionamento del deposito. E' auspicabile un intervento delle Sezioni Unite.
Massima

Il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 -bis, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della "busta telematica" da parte della cancelleria.

Il caso

La Corte di cassazione viene chiamata a valutare una sentenza di secondo grado che ha considerato tempestivamente proposta l'impugnazione in appello a fronte della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna del deposito dell'appello entro il termine di impugnazione, ritenendo per contro irrilevante il successivo messaggio di rifiuto del deposito "per un errore nell'indicazione del Registro" ed argomentando che il successivo deposito effettuato dopo la scadenza del termine di impugnazione sarebbe comunque valso a determinare la regolarizzazione della procedura di deposito.

La questione

Quando si perfeziona il deposito telematico? Quali sono gli orientamenti giurisprudenziali sul punto?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ritiene corretta la soluzione seguita nel provvedimento impugnato, invocando a supporto il principio secondo il quale “il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 -bis, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della "busta telematica" da parte della cancelleria”.

La decisione richiama in particolare il precedente di cui a Cass. 6743/2021 che, in un caso analogo a quello che qui rileva (i.e., errore nell'individuazione del registro al momento del primo deposito), ha considerato irrilevante che, a seguito del rifiuto di tale primo deposito, la parte abbia indirizzato un secondo deposito al registro corretto e ciò in quanto "il giudice per verificare la tempestività del deposito non avrebbe dovuto valorizzare la data del secondo deposito telematico, ovvero quello "eseguito dopo il rifiuto della «busta», ma la data della seconda PEC o ricevuta di avvenuta consegna del primo deposito".

Osservazioni

La decisione in commento conferma il recente orientamento giurisprudenziale che ritiene perfezionato il deposito nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, a prescindere dagli esiti negativi delle successive ricevute (controlli automatici e manuali), a condizione – se necessario – che la parte depositante rinnovi e quindi regolarizzi il primo deposito con uno successivo che può essere effettuato anche dopo il decorso dell'eventuale termine perentorio.

Rientrano all'interno di questo filone giurisprudenziale i precedenti, tra gli altri, di cui a Cass. 6743/2021 e più recentemente Cass. 23136/2022, Cass. 36445/2022 e Cass. 36542/2022.

L'orientamento in esame valorizza il dato testuale dell'art. 16-bis, comma 7 D.L. 179/2012, ed in particolare del primo periodo della norma, la quale prevede che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”.

Sulla base della norma in questione, vengono ritenuti irrilevanti gli esiti delle ricevute PEC successive, in quanto “la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC - riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario - è eterogenea rispetto alla funzione delle prime due, poiché da tali controlli non dipende la perfezione dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità in favore delle altre parti del processo” (così Cass. 36542/2022).

L'argomentazione appena esposta sembra peraltro in contrasto con quella adottata da Cass. 23136/2022 che pure fa parte di questo orientamento. Tale decisione, nel valorizzare come la ricevuta di avvenuta consegna permetta di considerare “raggiunto lo scopo” del deposito, afferma infatti che tale ricevuta “consente di ritenere ‘integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti' dell'atto processuale, dovendosi quindi ritenere irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l'esito dei controlli effettuati in via automatica dal gestore dei servizi telematici e manualmente dalla cancelleria, contenuti, rispettivamente, nella c.d. terza ricevuta e nella c.d. quarta ricevuta”.

In altri termini, mentre la decisione di cui a Cass. 36542/2022 afferma, correttamente, che solo la terza e quarta PEC consentono il caricamento dell'atto depositato nel fascicolo telematico e quindi la visibilità in favore delle altre parti del processo, la decisione di cui a Cass. 23136/2022 sembra sostenere che la seconda PEC realizzi già di per sé tale obiettivo nella misura in cui consentirebbe la “presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e … [la] messa a disposizione delle altre parti' dell'atto processuale”.

Non risulta in realtà condivisile quest'ultima interpretazione poiché la funzione della seconda PEC è limitata ad attestare l'avvenuto deposito dell'atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del Ministero della Giustizia e quindi dell'ufficio giudiziario destinatario, mentre solo a seguito della ricezione della quarta PEC, con esito positivo, l'atto ed i suoi eventuali allegati diventano effettivamente visibili all'interno del fascicolo telematico.

Esiste poi un secondo orientamento giurisprudenziale – del tutto prevalente in passato e comunque a cui aderiscono anche recenti decisioni – secondo il quale la seconda PEC (Ricevuta di Avvenuta Consegna) “attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera infatti perfezionato in tale momento”, ma “con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi “fattispecie a formazione progressiva” (cfr. ad es. Cass. 28982/2019, Cass. 17404/2020 e recentemente Cass. 25290/2022, Cass. 27654/2022 nonché Cass. 29357/2022).

Tale orientamento si fonda sostanzialmente sull'osservazione per cui la ricevuta di avvenuta consegna, come visto sopra, non assicura di per sé la finalità cui il deposito mira - tradizionalmente intesa come la comunicazione dell'atto depositato agli altri soggetti del processo, cioè la controparte e il giudice - di talché occorre attendere il buon esito dell'intera procedura di deposito, incluso quindi il risultato positivo dei controlli automatici (terza PEC) e manuali (quarta PEC), per ritenere stabile e definitivo il perfezionamento del deposito telematico che l'art. 16-bis, co. 7 D.L. 179/2012 collega, in via provvisoria, alla ricevuta di avvenuta consegna.

I precedenti appartenenti a questo filone mitigano peraltro possibili effetti pregiudizievoli e non corretti collegati alla stretta operatività del principio che vede il deposito telematico come fattispecie a formazione progressiva. Così ad es. si ritiene necessario che la valutazione del possibile errore, e quindi dell'esito negativo riscontrato nell'ambito dei controlli automatici (terza PEC) e manuali (quarta PEC), sia rimessa in ultima analisi al giudice, affinché sia quest'ultimo a valutare l'effettiva incidenza dell'errore rispetto alla finalità processuale che il deposito deve assicurare (cfr. ad es. Cass. 25290/2022).

Così, se tale finalità viene comunque raggiunta, il giudice dovrà considerare perfezionato il deposito anche in caso di esito negativo dei controlli automatici e manuali: nel caso di cui a Cass. 25290/2022, la parte aveva ad es. erroneamente indicato il numero del fascicolo relativo al procedimento del grado precedente e la cancelleria aveva rifiutato il deposito che veniva nuovamente effettuato quando ormai erano decorsi i termini per l'impugnazione.

In questo caso la decisione di legittimità ha considerato validamente perfezionato il primo deposito, ancorché erroneo, poiché aveva comunque consentito “alla Cancelleria di comprendere quale fosse l'atto che era stato ricevuto, la sua natura e a chi fosse rivolto, così come sia la controparte […] che la Corte d'appello adita non hanno potuto nutrire dubbi”.

Tra i due orientamenti giurisprudenziali, sembra preferibile il secondo: in sintesi, è vero che la norma di cui all'art. 16-bis, co. 7 D.L. 179/2012 collega il perfezionamento del deposito alla ricezione della seconda PEC, ma solo il buon esito dell'intero flusso delle ricevute PEC relative al deposito, incluse quindi anche la terza e quarta PEC, consente di raggiungere l'obiettivo per cui è previsto il deposito, rendere cioè l'atto depositato conoscibile agli altri soggetti del processo.

A fronte di una terza e/o quarta PEC con esito negativo, non discende peraltro di per sé il mancato perfezionamento del deposito, ben potendo essere comunque realizzato l'effetto di rendere visibile l'atto depositato al giudice e alla controparte. Ciò spiega la necessità che sia il giudice, di volta in volta, a verificare l'effettivo impatto dell'errore riscontrato con la terza e/o quarta PEC e conseguentemente stabilire, a seconda dei casi, se il deposito si possa considerare perfezionato o meno.

In ogni caso, il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in merito ai presupposti di perfezionamento del deposito telematico rende auspicabile un intervento delle Sezioni Unite. La questione è di somma importanza, essendo il deposito telematico attività tendenzialmente posta in essere nell'ambito di ogni procedimento giudiziario ed essendo quindi quantomai necessario assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione dell'art. 16-bis, co. 7 D.L. 179/2012.