La Raccomandazione R (98) 1 del 21 gennaio 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riconosce la mediazione come metodo appropriato di risoluzione dei conflitti familiari, specifica che il mediatore dovrà porre particolare attenzione all'interesse superiore del fanciullo.
La mediazione familiare viene indicata come metodo alternativo per risolvere i
conflitti familiari transnazional
i
nel Piano d'azione del Consiglio e della Commissione Europea del 1998 (par. 41, punto c), cui fa riferimento il Libro Verde della Commissione Europea del 19 aprile 2002 sui metodi A.D.R. in materia civile e commerciale.
La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77, incoraggia il ricorso alla mediazione per prevenire o risolvere i conflitti ed evitare procedimenti che coinvolgano minori davanti ad un'autorità giudiziaria.
L'art. 55 Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003prevede che «le autorità centrali ... provvedono a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare la
cooperazione transfrontaliera
».
L'art. 7 Convenzione del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali che riguardano i fanciulli del 15 maggio 2003 stabilisce che «quando bisogna risolvere delle controversie in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie devono adottare tutte le misure appropriate per incoraggiare i genitori … a raggiungere degli accordi amichevoli a proposito delle relazioni personali con il fanciullo, in particolare facendo ricorso alla mediazione».
La Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060(INI) esamina approfonditamente la mediazione familiare, anche transfrontaliera; si riportano i “considerando” e gli inviti più significativi:
“A. considerando che sempre più bambini e adolescenti entrano in contatto con il sistema giudiziario nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, principalmente a causa dell'aumento del numero di divorzi, separazioni e adozioni; che in tali procedimenti occorre garantire a tutti i minori un accesso non discriminatorio alla giustizia, in particolare l'accesso agli organi giurisdizionali e a metodi alternativi di risoluzione delle controversie…
Z. … in molti casi, la mediazione familiare si è dimostrata più rapida, economica e a misura di minore per risolvere le controversie rispetto ai procedimenti giudiziari e che può pertanto contribuire a prevenire future sottrazioni di minori da parte di un genitore;
AA. … è opportuno incoraggiare il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore, in particolare nei casi di violenza domestica e abusi sessuali;
AC. … nella maggior parte degli Stati membri non è disponibile alcun patrocinio a spese dello Stato per la mediazione a favore dei genitori con mezzi finanziari limitati ma che potrebbero al contempo avere diritto al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti giudiziari;
AF. … la mediazione familiare transfrontaliera può facilitare accordi tra i genitori che servono a difendere l'interesse superiore del minore, riducendo l'onere emotivo e finanziario e la complessità giuridica inerenti ai procedimenti giudiziari;
AH. … sia i giudici che gli avvocati dovrebbero essere formati per acquisire maggiori conoscenze in merito alla mediazione familiare transfrontaliera;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere le reti di mediatori esistenti nell'ambito delle controversie familiari transfrontaliere;
33. … a istituire uffici di pre-mediazione al fine di fornire ai genitori e ai minori interessati tutte le informazioni di cui hanno bisogno in merito allo svolgimento della mediazione e ai suoi possibili costi e benefici, in particolare per i minori stessi …
36. … a facilitare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione nelle controversie familiari transfrontaliere per i genitori che dispongono di risorse finanziarie limitate;
38. .. a promuovere attivamente la mediazione volontaria nelle questioni familiari che riguardano minori, anche attraverso modifiche legislative;
39. .. a prevedere norme semplici, rapide e accessibili per rendere giuridicamente vincolanti e applicabili gli accordi mediati tra genitori;".