Mediazione familiare

16 Gennaio 2023

La Carta europea del 15 ottobre 1992 alla quale ha aderito anche l'Italia, definisce la mediazione familiare un processo in cui il mediatore, terzo neutrale, viene sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal sistema giudiziario, per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione, nel rispetto del quadro legale esistente.
Inquadramento

La Carta europea del 15 ottobre 1992 (www.apmf.fr) alla quale ha aderito anche l'Italia, definisce la mediazione familiare un processo in cui il mediatore, terzo neutrale, viene sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal sistema giudiziario, per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione, nel rispetto del quadro legale esistente.

Secondo la Raccomandazione R (98) 1 del 21 gennaio 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa la mediazione è «un procedimento strutturato - che può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro - in cui le parti di una controversia tentano, su base volontaria, di raggiungere un accordo con l'assistenza di un mediatore».Per la Raccomandazione 1639 del 25 novembre 2003 del Consiglio d'Europa lo scopo principale della mediazione consiste nel ristabilire la comunicazione tra i coniugi, con l'obiettivo di giungere ad un accordo idoneo ad una pacificazione e ad un miglioramento duraturi della loro relazione, senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. Il procedimento di costruzione e di gestione della vita dei membri della famiglia è facilitato da un terzo indipendente ed imparziale, il mediatore, che ha una formazione specifica.

In evidenza

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio, al termine di una relazione. Il mediatore familiare si adopera affinché i genitori riattivino la comunicazione e raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli, per agevolare il mantenimento e l'esercizio della comune responsabilità genitoriale. Il mediatore è neutrale, imparziale, indipendente, è tenuto al segreto professionale, rispetta i principi di buona fede, dell'affidamento, della correttezza ed esercita la propria attività con rigore e trasparenza

Le metodologie più note, nella mediazione familiare, si distinguono per l'approccio (sistemica, strutturata, facilitativa, relazionale) e per le specifiche impostazioni che sono state loro impresse dagli Autori che ne hanno personalizzato alcuni modelli (Modello Coogler, modello Haynes, modello Irving-Benjamin).

Per comprendere la natura di questo istituto è di ausilio l'esperienza del Prof. Fulvio Scaparro che così integra la definizione di mediazione familiare: «Il mediatore ha l'obiettivo di promuovere e facilitare l'autonoma negoziazione tra le parti per agevolare il raggiungimento di accordi condivisi e durevoli. I genitori potranno così sperimentare un metodo di composizione dei conflitti che potrà essere riutilizzato nel futuro» (cfr. web.mclink.it/ML0883/editoriale1.htm) e spiega cosa non è la mediazione familiare:

- non è psicoterapia, anche se un buon intervento di mediazione familiare può avere effetti terapeutici;

- non è soluzione di conflitti: non è un mezzo per stabilire chi ha ragione, essa punta invece a mettere le parti in condizione di uscire da situazioni di impasse che le vede bloccate in stallo;

- non è un arbitrato né consulenza legale, finanziaria, psicopedagogica o comunque “tecnica”.

Il mediatore non è un consulente ma è un facilitatore, un animatore (o rianimatore) della comunicazione tra le parti; darà il suo contributo per aiutarle a lavorare sugli aspetti affettivi, legali e finanziari che sono spesso intrecciati, ma non si sostituirà ad avvocati, giudici, medici, consulenti finanziari, psicologi e psicoterapeuti.

Le origini

Le radici della mediazione familiare si trovano a Los Angeles, ove nel 1939 viene fondata la Family Counciliation Court, per risolvere i conflitti delle coppie grazie al raggiungimento di accordi amichevoli. La L.A. County Conciliation Court iniziò ad operare a scopo prevalentemente terapeutico, come un dipartimento della Corte suprema di Los Angeles. Tra gli obiettivi: «proteggere i diritti dei figli, promuovere il bene comune tramite la prevenzione, la promozione e la protezione della vita familiare e dell'istituzione matrimoniale, provvedere ai mezzi atti alla riconciliazione dei coniugi e agli accordi amichevoli delle controversie familiari» (Codice di California, sezione 1730).

Il primo centro di mediazione familiare nasce nel 1974 ad Atlanta, ad opera dell'avvocato James Coogler, che decise di trasformare creativamente la rabbia e le frustrazioni vissute dai coniugi in separazione. Nascono così il Family Mediation Center, e, nel 1975, la Family Mediation Association, per diffondere il metodo ai coniugi che intendano negoziare la loro separazione o rinegoziare gli accordi di divorzio, nell'ottica del superamento della logica win/lose.

A New York, nella seconda metà degli anni Settanta, J. Haynes, membro della Social Work Faculty della State University, fonda la Academy of Family Mediators, dedicandosi alla formazione di assistenti sociali e consulenti familiari.

Nel 1978 Howard Irving attiva a Toronto il Toronto Conciliation Project. È ormai iniziato un nuovo corso storico, che porta alla prima legge in materia di mediazione familiare nei giudizi di separazione e divorzio, adottata nel 1981 in California.

In Inghilterra i primi programmi di mediazione si sono sviluppati autonomamente, grazie alla trasformazione dei servizi di conciliazione legati ai Tribunali; Lisa Parkinson dal 1978 avvia il primo servizio di conciliazione familiare “privato”; nel 1988 nasce la Family Mediators Association; è del 1996 il Family Low Act, legge che prevede obbligatoriamente - per tutte le controversie relative a questioni familiari che arrivano in Tribunale - almeno un incontro di mediazione.

In Spagna, nel 1981, viene introdotto il Tribunale della Famiglia e nel 1990 il Ministero degli Affari Sociali intraprende delle attività di sensibilizzazione della collettività con l'avviamento di servizi di mediazione familiare.

In Francia, nel 1988, nasce l'Association pour la Promotion de la Mediation Familiale, che nel 1989 elabora il primo codice deontologico del mediatore familiare. Nel 1996 il Nouveau Code de Procédure Civil prevede che il Giudice possa nominare un terzo soggetto che ascolti le due parti in causa per trovare una soluzione concordata. Nel 2004 la m.f. diventa un'attività complementare a quella del giudice.

In Italia, nel 1987, nasce GeA “Associazione Genitori Ancora”, grazie all'impegno di Fulvio Scaparro e Irene Bernandini. Nel 1995 viene istituita SIMEF “Società Italiana di Mediazione Familiare”, preposta al coordinamento delle iniziative dei mediatori in Italia con gli standard professionali e deontologici europei; vengono poi fondate altre associazioni e, a gennaio 2017, nasce F.I.A.Me.F, la Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (fondatori: A.I.Me.F.; S.I.Me.F, A.I.M.S.).

Nel 1992 viene approvata la Carta Europea per la formazione dei mediatori familiari da una commissione con rappresentanze della Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania e Svizzera; in Germania è istituita la BAFM (Bayerische Arbeitsgemeinschaft Familien Mediation).

Nel 2015 viene varata la Carta internazionale per i processi di Mediazione Familiare Internazionale applicabile a tutti gli Stati. Tutte le strutture coinvolte nella Mediazione Familiare Internazionale hanno partecipato alla creazione di questo documento generale di riferimento (https://www.ifm-mfi.org/it/carta_it.)

Da ultimo si segnala il Codice Etico, Deontologico e di Condotta (“CEDIC”): è un insieme d'indicatori di autoregolamentazione, d'identificazione e di appartenenza, cui hanno l'obbligo di attenersi tutti i mediatori familiari nell'ambito del loro lavoro e anche durante il tirocinio, al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità (https://www.associazionegea.it/associazione-gea/codice-deontologico-del-mediatore-familiare-2/.)

La mediazione in Europa

La Raccomandazione R (98) 1 del 21 gennaio 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riconosce la mediazione come metodo appropriato di risoluzione dei conflitti familiari, specifica che il mediatore dovrà porre particolare attenzione all'interesse superiore del fanciullo.

La mediazione familiare viene indicata come metodo alternativo per risolvere i

conflitti familiari transnazional

i

nel Piano d'azione del Consiglio e della Commissione Europea del 1998 (par. 41, punto c), cui fa riferimento il Libro Verde della Commissione Europea del 19 aprile 2002 sui metodi A.D.R. in materia civile e commerciale.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77, incoraggia il ricorso alla mediazione per prevenire o risolvere i conflitti ed evitare procedimenti che coinvolgano minori davanti ad un'autorità giudiziaria.

L'art. 55 Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003prevede che «le autorità centrali ... provvedono a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare la

cooperazione transfrontaliera

».

L'art. 7 Convenzione del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali che riguardano i fanciulli del 15 maggio 2003 stabilisce che «quando bisogna risolvere delle controversie in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie devono adottare tutte le misure appropriate per incoraggiare i genitori … a raggiungere degli accordi amichevoli a proposito delle relazioni personali con il fanciullo, in particolare facendo ricorso alla mediazione».

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060(INI) esamina approfonditamente la mediazione familiare, anche transfrontaliera; si riportano i “considerando” e gli inviti più significativi:

“A. considerando che sempre più bambini e adolescenti entrano in contatto con il sistema giudiziario nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, principalmente a causa dell'aumento del numero di divorzi, separazioni e adozioni; che in tali procedimenti occorre garantire a tutti i minori un accesso non discriminatorio alla giustizia, in particolare l'accesso agli organi giurisdizionali e a metodi alternativi di risoluzione delle controversie…

Z. … in molti casi, la mediazione familiare si è dimostrata più rapida, economica e a misura di minore per risolvere le controversie rispetto ai procedimenti giudiziari e che può pertanto contribuire a prevenire future sottrazioni di minori da parte di un genitore;

AA. … è opportuno incoraggiare il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore, in particolare nei casi di violenza domestica e abusi sessuali;

AC. … nella maggior parte degli Stati membri non è disponibile alcun patrocinio a spese dello Stato per la mediazione a favore dei genitori con mezzi finanziari limitati ma che potrebbero al contempo avere diritto al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti giudiziari;

AF. … la mediazione familiare transfrontaliera può facilitare accordi tra i genitori che servono a difendere l'interesse superiore del minore, riducendo l'onere emotivo e finanziario e la complessità giuridica inerenti ai procedimenti giudiziari;

AH. … sia i giudici che gli avvocati dovrebbero essere formati per acquisire maggiori conoscenze in merito alla mediazione familiare transfrontaliera;

32. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere le reti di mediatori esistenti nell'ambito delle controversie familiari transfrontaliere;

33. … a istituire uffici di pre-mediazione al fine di fornire ai genitori e ai minori interessati tutte le informazioni di cui hanno bisogno in merito allo svolgimento della mediazione e ai suoi possibili costi e benefici, in particolare per i minori stessi …

36. … a facilitare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione nelle controversie familiari transfrontaliere per i genitori che dispongono di risorse finanziarie limitate;

38. .. a promuovere attivamente la mediazione volontaria nelle questioni familiari che riguardano minori, anche attraverso modifiche legislative;

39. .. a prevedere norme semplici, rapide e accessibili per rendere giuridicamente vincolanti e applicabili gli accordi mediati tra genitori;".

La mediazione in Italia
La legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, fa rientrare tra i compiti dell'Authority anche quello di favorire la diffusione della cultura della mediazione e degli istituti volti a prevenire o a risolvere mediante accordi i conflitti che coinvolgano i minori. L'art. 6, comma 3, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce che nell'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita si dia atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. Questo presuppone che gli avvocati siano adeguatamente formati e che diano un'informativa completa al proprio assistito anche sotto il profilo dei metodi alternativi al processo. La legge delega n. 206 del 26 novembre 2021, ha attribuito un nuovo nome alle ADR: strumenti complementari alla giurisdizione. Con questa modifica, che non è di forma ma di sostanza, il legislatore ha inteso sottolineare che non si tratta più di strumenti “alternativi” ma di strumenti “complementari” alla giurisdizione, in quanto ne rivestono la stessa dignità ed importanza e che, assieme ad essa, sono tesi a fornire una risposta veloce ed efficiente alla domanda di giustizia dei cittadini. Il legislatore ha inteso potenziare gli istituti della mediazione familiare e della negoziazione assistita in materia familiare con norme specifiche. Il Decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, ha dato attuazione alla legge delega. Di seguito si riportano gli articoli inerenti alla mediazione familiare: -l'art. 3 comma 33 lettera d) ha introdotto art. 473-bis.10 c.p.c.: “(Mediazione familiare). - Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”. L'art. 4 del decreto legislativo n. 149/2022 apporta modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile: Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. sono inserite le seguenti norme: «Capo I-bis Dei mediatori familiari Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari. Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco). - L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili. Art. 12-quater (Iscrizione nell'elenco). - Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata. Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5. Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza. Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17. Art. 12-sexies (Disciplina dell'attività di mediatore). - L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.». Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare). - È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice diprocedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonchè quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze. Da ultimo si segnala che l'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (mediazione civile e commerciale) stabilisce che è condizione di procedibilità il previo esperimento della procedura di mediazione in varie materie fra le quali, nell'ambito familiare, troviamo la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia.
Il mediatore familiare
Il mediatore dev'essere neutrale, imparziale, indipendente, è tenuto al segreto professionale, rispetta i principi di buona fede, dell'affidamento delle parti, della correttezza ed esercita la propria attività con rigore e trasparenza. Nell'ambito del procedimento interviene quale figura terza, in autonomia dall'ambito giudiziario e il suo compito non è quello di emettere sentenze, di applicare norme o di attribuire torti e ragioni, ma di riattivare la comunicazione fra le parti e assisterle nella ricerca della composizione stragiudiziale di una controversia, accompagnandole verso un accordo che tenga conto dell'emersione degli interessi di tutto il nucleo familiare. Egli si adopera affinché la coppia negozi in prima persona accordi, rispetto a bisogni ed interessi da essa stessa definiti, con particolare attenzione – quando vi sono - ai figli e al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale. Facilita il confronto tra i genitori su tutti gli aspetti relativi alle relazioni con i figli (salute, istruzione, frequentazione con il genitore non collocatario) e sulle questioni economiche (mantenimento, spese extra assegno, assegnazione della casa) in modo che siano i genitori stessi in prima persona ad elaborare un programma di separazione soddisfacente per tutti. Si tratta di un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica che, nell'esercizio della professione, si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente.
Come funziona la mediazione familiare
La mediazione familiare è un percorso all'interno del quale il mediatore, motivando l'autostima dei coniugi e riattivando tra loro la comunicazione, facilita la riorganizzazione dei rapporti familiari in crisi. Il mediatore persegue l'obiettivo di ridurre il conflitto ed aiutare la coppia ad individuare un accordo che sia positivo per tutta la famiglia, gestendo tutti gli aspetti coinvolti dalla crisi familiare: legali, psicologici, economici, relazionali.Aiuta a gestire gli stati emotivi che caratterizzano le liti familiari: rabbia, delusione, ansia, paura, rancore, recriminazioni e reciproche colpevolizzazioni. Sentimenti che aumentano le incomprensioni e rendono i conflitti difficili da gestire perché innescano dinamiche distruttive per il sistema familiare. Con l'aiuto del mediatore le parti individuano soluzioni creative imparando ad ascoltare (ascolto attivo), comunicare e risolvere i problemi in modo efficace; vi riescono perché adottano un nuovo approccio, si immedesimano nei bisogni dell'“altro”, non pensano più solo al singolo punto di vista ma a quello di entrambi assumendo in tal modo la responsabilità di impegnarsi attivamente nella procedura e a dare forma al risultato (win – win).Anziché delegare ad un giudice le decisioni riguardo alla loro vita futura, sono i genitori stessi a stabilire le condizioni della separazione/divorzio e questo fa sì che escano dalle trattative con un nuovo senso di dignità e maggiore consapevolezza.Sono questi i punti di forza del procedimento, oltre al fatto che la tempistica si riduce e così i costi, sia economici che emotivi, perché si evita un lungo procedimento contenzioso. La mediazione, infatti, ha una durata limitata (8/10 incontri), si articola su un sistema sul quale è già intervenuto un cambiamento (separazione, divorzio, etc) e tende a creare un nuovo equilibrio tra le parti.L'intervento è circoscritto ad obiettivi predefiniti, gli argomenti sono trattati in successione, si lavora sul presente per organizzare al meglio ed in modo duraturo i rapporti nel futuro, ha finalità pratiche, non antagoniste ma reciproche, per questo ci si concentra sui pensieri comuni, in particolare sui problemi da risolvere e non sulle cause della rottura del rapporto. Nel periodo di svolgimento degli incontri ogni azione legale o procedimento giudiziario va sospeso.
Fasi del procedimento

1. Fase la pre-mediazione: la coppia raccoglie le informazioni necessarie per l'organizzazione del percorso e le sue finalità, il mediatore valuta l'idoneità della coppia e l'aiuta ad analizzare le motivazioni che l'hanno condotta a decidere la separazione e le implicazioni che questa scelta comporta; verifica se la separazione sia una scelta condivisa da entrambi e, in caso contrario, potrà strutturare qualche incontro per lavorare sulla via migliore da seguire.

2. Fase il contratto: si identificano le tematiche da negoziare e si procede alla stipula di un vero e proprio “contratto di mediazione”, necessario perché la coppia si impegni concretamente a collaborare con il mediatore, condividendo presupposti e obiettivi dell'intervento e rispettandone principi e regole. 3 Fase la negoziazione: valutato lo stile interattivo di coppia, il mediatore esplora i bisogni e gli interessi in conflitto, stimolando ciascun partner a identificare ogni problema e ad esporre la propria soluzione. Nel discutere i punti di disaccordo, la coppia viene aiutata dal mediatore a produrre e vagliare soluzioni alternative, a decidere sul proprio futuro senza rivangare errori passati, a perseguire gli obiettivi comuni cooperando attivamente ed efficacemente. Il vincolo al segreto professionale del mediatore aiuta ad affrontare le questioni più intime e delicate senza timori o remore. 4 Fase gli accordi: negoziati i punti in conflitto, il mediatore redige un verbale che la coppia potrà sottoporre all'avvocato affinché ne verifichi la conformità alla legge e lo trasfonda in un ricorso da presentare al magistrato per l'omologazione, facendolo diventare vincolante a tutti gli effetti.
Tipologie di mediazione
La mediazione può essere:
  • parziale: affronta solo le problematiche economiche oppure quelle inerenti alla gestione della prole (focalizzando l'attenzione sugli aspetti psicologico-relazionali);
  • integrata: il mediatore aiuta la coppia a raggiungere accordi su tutti gli aspetti, anche quelli economici;
  • globale: modello che include la collaborazione tra il mediatore ed il legale per vagliare tutte le questioni che riguardano il nucleo familiare.
Senza pretese di esaustività si distingue tra mediazione strutturata, trasformativa e terapeutica, in base alla metodologia adottata e agli obbiettivi che essa si prefigge.Sotto il profilo del metodo la mediazione indicativamente può essere:
  • valutativa: il mediatore può formulare delle proposte
  • facilitativa: il mediatore non interagisce con consigli e proposte, aiuta la coppia a far emergere i bisogni e gli interessi utilizzando varie tecniche, fra le quali vanno ricordate l'ascolto attivo, le domande maieutiche, il brain storming, la prospettazione della MAAN e della PAAN (miglior alternativa possibile e peggior alternativa possibile all'accordo).
La mediazione familiare transfrontaliera
La mediazione può essere particolarmente utile per risolvere i conflitti familiari di dimensione transfrontaliera e i casi di sottrazione di minore. L'espressione "questioni familiari" copre un'ampia varietà di controversie, da quelle di carattere puramente privato ai casi che coinvolgono le autorità pubbliche (https://e-justice.europa.eu/521/IT/family_mediation). Nell'ambito di un procedimento di sottrazione internazionale di minorenni, è compito del giudice minorile compiere un'accurata indagine sulle concrete possibilità di attuare l'interesse prevalente del minore anche, e principalmente, attraverso una autoregolamentazion del menage familiare anziché con una imposizione giudiziale esterna, prospettando alle parti l'adesione a un percorso di mediazione familiare, come sollecitato in sede di cooperazione europea e internazionale e anche in virtù della Guida alle buone prassi pubblicata dalla Conferenza dell'Aja. Secondo il Portale Europeo della Giustizia (European Justice) la mediazione familiare transfrontaliera è un processo condotto da una o più terze persone imparziali e qualificate, i mediatori (https://e-justice.europa.eu/372/IT/family_mediation.) che non hanno poteri decisionali, ma aiutano le parti a recuperare la comunicazione e le assistono affinché possano risolvere i loro problemi autonomamente.L'accordo raggiunto attraverso la mediazione costituisce una soluzione su misura per la controversia tra le parti e garantisce che le decisioni genitoriali siano prese nel miglior interesse del minore, se la controversia riguarda un figlio.Le questioni familiari includono: la responsabilità genitoriale e le modalità di visita genitori/figli, la sottrazione di un minore, le misure di tutela, le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli o dell'ex coniuge e le altre conseguenze del divorzio o della separazione.I partner sono incoraggiati ad assumersi la responsabilità delle decisioni che riguardano la famiglia e a risolvere i conflitti senza ricorrere al giudice.La mediazione può quindi creare un clima costruttivo e permettere scambi equilibrati tra i genitori, che tengano conto anche dell'interesse superiore del minore.La mediazione non dovrebbe mai essere utilizzata dalle parti come scusa per rimandare la soluzione di un conflitto. Tale considerazione vale in particolare per i casi di sottrazione di minori, in cui la tempistica è cruciale.Il mediatore informa espressamente le parti in merito a tale aspetto durante la fase di informazione o all'inizio del procedimento di mediazione.Una volta che il minore sottratto sia stato riconsegnato al paese in cui ha la residenza abituale, il ricorso alla mediazione continua ad essere utile per evitare ulteriori conflitti. Nei casi di sottrazione di minore in cui sono coinvolte le autorità centrali e/o giudiziarie, il mediatore può spiegare alle parti gli effetti della mediazione nel quadro del procedimento in corso.In alcuni paesi le autorità centrali dispongono di propri mediatori specializzati. Per avere efficacia esecutiva, l'accordo di mediazione deve essere legalmente vincolante ed esecutivo in tutte le giurisdizioni interessate.Le autorità centrali o i punti di contatto centrali per la mediazione internazionale nei conflitti familiari possono facilitare l'accesso alle informazioni riguardanti le procedure applicabili nelle giurisdizioni interessate. In generale, la presenza fisica delle parti durante la mediazione è un fattore importante. Al riguardo, i paesi che ospitano il procedimento di mediazione possono adottare le misure opportune per facilitare il rilascio dei documenti di viaggio necessari. Ove sia opportuno e possibile, si deve far ricorso alla comediazione binazionale (un mediatore per ciascun paese natale dei genitori).Costituisce un grande vantaggio per il mediatore il fatto di parlare la lingua di entrambe le parti, o almeno la loro lingua comune. Nei casi di co-mediazione biculturale, potrebbe essere sufficiente che il mediatore sia in grado parlare la lingua di una delle parti e di comprendere l'altra lingua, qualora non sia possibile trovare un'altra soluzione. Le parti devono essere in grado di comprendere tutti i termini giuridici. La scelta di un mediatore che parla le lingue delle parti è auspicabile non soltanto perché comporta minori spese, non essendo necessario chiedere l'intervento di un interprete, ma anche perché tiene conto degli aspetti psicologici e dell'esigenza che le parti capiscano i termini dell'accordo.Il mediatore deve inoltre mostrare sensibilità verso la formazione culturale delle parti ed essere cosciente delle diversità culturali

L'introduzione dei moderni mezzi di comunicazione (videoconferenze online, webcam ecc.) aiuta a ridurre i costi e ad organizzare gli incontri di mediazione laddove le parti non possano essere presenti fisicamente. Ogni Stato membro dovrebbe avere a disposizione tali strumenti tecnici e la mediazione a "lunga distanza" dovrebbe essere testata.

L'attività di mediazione dovrebbe essere supportata da un apposito software interattivo sicuro.

Rapporto tra la mediazione e i procedimenti che riguardano minori
La ricerca di soluzioni amichevoli delle controversie è raccomandata da svariati strumenti internazionali:- Regolamento Bruxelles II bis: articolo 46 (meccanismo previsto per dare esecuzione agli accordi di mediazione).- Convenzione dell'Aia del 1980: articolo 7, lettera c), (misure adottate dalle autorità centrali per assicurare la consegna volontaria del minore o agevolare la composizione amichevole), articolo 10 (provvedimenti adeguati per ottenere la consegna volontaria del minore), articolo 16 (le autorità competenti dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono deliberare sul merito dei diritti di affidamento).- Convenzione dell'Aia del 1996: articolo 31 (misure delle autorità centrali idonee ad agevolare la conciliazione attraverso la mediazione); articoli 23 e 26 (riconoscimento ed esecuzione); articolo 16 (legge applicabile: la legge dello Stato di residenza abituale del minore); articolo 7 (lo Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento conserva la competenza ad adottare le misure di protezione del minore), articolo 24 ("riconoscimento preventivo").- Convenzione dell'Aia del 2007: articoli da 19 a 31(la decisione comprende anche un accordo o una transazione).
Impatto dell'azione penale
L'azione penale deve essere presa in considerazione. Gli organismi amministrativi e giudiziari come le autorità centrali devono essere in grado di fornire alle parti le informazioni generali necessarie sulle disposizioni di legge recanti disciplina dell'azione penale.Per informazioni relative alle autorità centrali/ai punti di contatto centrali per la mediazione familiare internazionale: https://e-justice.europa.eu/372/IT/family_mediation.

Inquadramenti

Sommario