Scelta del contraente dopo la stipula di un accordo quadro con più operatori economici: sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2023

La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste a seguito della stipulazione dell'accordo quadro con più operatori sulla decisione di individuazione dell'impresa che effettuerà la prestazione.

Sussiste un momento “intermedio” fra l'aggiudicazione e la sottoscrizione dell'accordo quadro con più operatori economici e l'avvio della fase esecutiva, durante il quale l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, con decisione motivata “individua”, quale impresa aggiudicataria, parte dell'accordo quadro, effettuerà la prestazione, in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione e secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro.

La decisione motivata di individuazione degli affidatari dei singoli contratti attuativi comporta la spendita di poteri autoritativi a fronte dei quali la posizione degli operatori economici, parti dell'accordo quadro, è di interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo.

Di conseguenza in capo all'impresa aggiudicataria non sorge un diritto ad essere individuata a preferenza delle altre aggiudicatarie, né un diritto ad eseguire tutte le prestazioni previste nell'accordo quadro sottoscritto, ma solo quelle che l'Amministrazione deciderà o meno di affidargli, secondo le proprie esigenze.

Diversamente, laddove nel disciplinare di gara non fossero stati previsti i termini della prestazione di fornitura e le condizioni oggettive per passare alla fase attuativa, è necessario aprire un nuovo confronto competitivo fra gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016.