Revisione straordinaria del prezzo d'appalto per l'aumento dei costi dei materiali: giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2023

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ribadisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di revisione straordinaria del prezzo d'appalto per l'aumento dei costi dei materiali.

La Società ricorrente, in relazione al contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di strade provinciali, richiedeva all'Amministrazione appaltante il riconoscimento dei maggiori costi sopportati per i materiali, tali da aver determinato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, deducendo, altresì, l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, del d.lgs. n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010, con richiesta di espletare l'istruttoria per la conclusione del procedimento volto a ottenere le compensazioni richieste, nominando un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Tar, anzitutto, procede alle ricostruzioni del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di contratti pubblici, evidenziando che le disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, recate dall'art. 1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), e, successivamente, dall'art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. "Decreto Sostegni ter") nonché dall'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. "Decreto Aiuti"), hanno introdotto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d'appalto, la quale non si discosta nella sua natura (se non per l'eccezionalità delle previsioni) dall'istituto generale della revisione prezzi.

Tanto premesso, il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di revisione dei prezzi del contratto d'appalto, statuendo che spetta al giudice amministrativo la cognizione della domanda allorché venga in rilievo l'esistenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, mentre spetterà al giudice ordinario conoscere della pretesa che si concreta in una richiesta di adempimento, sulla base di una clausola contrattuale che delinea esattamente l'obbligazione della parte pubblica.

È anche ribadito che la giurisdizione esclusiva comporta il concorso di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo, sicché la pretesa dell'interessato all'espletamento dell'istruttoria finalizzata al riconoscimento della revisione dei prezzi esige la formulazione di un'istanza all'Amministrazione, che dovrà necessariamente adottare un provvedimento di riconoscimento o meno del diritto al compenso revisionale.

In caso di inerzia, l'appaltatore potrà proporre l'azione avverso il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione ed ottenere, se del caso, una pronuncia che imponga all'Amministrazione di provvedere sulla domanda di revisione dei prezzi.

Tutto ciò considerato, il Tar accoglie l'azione promossa dalla società ricorrente, dichiarando l'obbligo dell'amministrazione appaltante di provvedere all'espletamento dell'istruttoria con riscontro all'istanza della ricorrente, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 241 del 1990.