Il lavoratore in malattia, dal 1° giorno di astensione dal posto di lavoro, è obbligato a rendersi disponibile al domicilio indicato nel certificato medico. L‘INPS, il datore di lavoro e gli altri enti previdenziali hanno diritto di accertare l'effettività dello stato di prognosi del lavoratore dipendente.Sono vietati i controlli svolti direttamente e in prima persona dal datore di lavoro come affermato dall'art. 5, Legge 20.05.1970 n. 300. Attualmente è attiva per i datori di lavoro la presentazione telematica della richiesta di controllo sulla capacità o incapacità al lavoro dell'interessato.È sufficiente collegarsi al sito internet dell'I.IN.P.S. tramite PIN o accedere tramite intermediari abilitati per richiedere il controllo fiscale sullo stato di salute dei propri dipendenti in malattia.La visita medica effettuata dai servizi ispettivi e dagli Istituti previdenziali andrà effettuata nelle fasce di reperibilità previste dall'art. 4 D.M. 15.07.1986 e l'esito sarà visualizzabile nel sito WEB. Con la pubblicazione in G.U. 16/2016 del D.M. 11.01.2016 sono state individuate delle esenzioni ben specifiche dalla reperibilità. L'assenza ingiustificata del lavoratore nel domicilio dichiarato nel certificato medico produce l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Dal 1° settembre 2017, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 (Art. 18 e 22), è in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.