Operazioni di vendita e potere del curatore di sospendere la gara ex art. 107, comma 4, l.fall.

La Redazione
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20 Giugno 2022

Il Tribunale di Roma si è pronunciato sul diritto del curatore fallimentare di sospendere la gara ex art. 107, comma 4, l.fall., in presenza di un disciplinare di vendita che esclude tale possibilità, sebbene il piano programmatico che indica le condizioni di vendita autorizzato dal giudice delegato non disponga nulla in tal senso.

Il Tribunale di Roma si è pronunciato sul diritto del curatore fallimentare di sospendere la gara ex art. 107, comma 4, l.fall., in presenza di un disciplinare di vendita che esclude tale possibilità, sebbene il piano programmatico che indica le condizioni di vendita autorizzato dal giudice delegato non disponga nulla in tal senso.

Sebbene, nel disciplinare della vendita pubblicato sia previsto che non possano essere accettate offerte in aumento, il diritto del curatore di sospendere la gara a fronte di offerte migliorative, ex art. 107, comma 4, l. fall., persiste se lo stesso non è rinunciato nel programma di liquidazione.

Ai fini della violazione di legge richiesta dall'art. 36 l.fall., dunque, il parametro di riferimento è costituito dal programma di liquidazione e non dal disciplinare della vendita, risultando irrilevante la circostanza che il programma di liquidazione non sia conosciuto alla platea dei possibili partecipanti all'asta perché non pubblicato.