Cauzione provvisoria e regolarizzazione documentale

Giusj Simone
17 Gennaio 2023

Deve essere escluso l'operatore economico che richiesto, a seguito di soccorso istruttorio, di trasmettere la cauzione provvisoria, presenti una polizza sottoscritta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte: la concessione di un termine più ampio per l'emissione della polizza costituirebbe violazione della par condicio rispetto agli altri concorrenti.

Il caso. Nel caso di speciel'adito TAR è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione dalla gara per interventi straordinari per il servizio di ripristino e risanamento del patrimonio arboreo dei viali urbani disposta dal Comune appaltante a carico del RTI ricorrente per aver quest'ultimo allegato all'offerta una cauzione sostanzialmente inesistente (in quanto totalmente estranea all'oggetto della gara e indicante un beneficiario diverso dal Comune appaltante e come tale non escutibile in alcun modo dal Comune medesimo) e per aver poi prodotto, in sede di soccorso istruttorio, polizza nell'esemplare corretto ma recante data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La sentenza. Il TAR ritiene legittima l'esclusione di cui è causa per mancanza di un requisito essenziale dell'offerta qual è la cauzione provvisoria, essendo finalizzata a coprire la stazione appaltante dal rischio dell'omessa sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione.

Del tutto irrilevanti sono il facsimile della polizza ricevuto con email dalla ricorrente e il premio assicurativo pagato, trattandosi di atti interni all'ufficio dell'impresa che nulla tolgono al tenore della garanzia allegata alla domanda di partecipazione alla gara, la cui erronea formulazione non era riconoscibile dal Comune.

Né la cauzione provvisoria trasmessa a seguito del soccorso istruttorio, essendo stata sottoscritta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, può sanare l'erronea formulazione della originaria garanzia, in quanto la concessione di un termine più ampio per l'emissione della polizza (costituente documento essenziale ai fini della partecipazione alla gara) costituirebbe violazione della par condicio rispetto agli altri concorrenti.

In conclusione, il ricorso viene respinto risultando l'impugnato provvedimento di esclusione adeguatamente motivato, in linea con il principio della par condicio e non in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione.

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