L'art. 4, comma 2, n. 2, lett. d), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (noto come “decreto sviluppo”), convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 2011, n. 106, ha apportato due significative modifiche all'art. 46 c.c.p.: da un lato, ha riformulato la rubrica della citata disposizione con l'espressa menzione del principio di tassatività delle cause di esclusione; dall'altro, ha inserito il comma 1-bis, che, nell'ottica di ridurre il contenzioso, limita il potere delle stazione appaltanti di escludere i concorrenti per inadempimenti di carattere formale, legittimando l'esclusione al verificarsi di determinati presupposti, riconducibili a due gruppi di ipotesi.