La giurisprudenza ha cominciato sin dalla sentenza Cass. civ. sez. un. n. 32198/2021 a farsi interprete del cambio di costume in atto nella società italiana, che vede sempre più comune un periodo di convivenza prenuziale, nel quale vengono fondate le basi di quella che sarà la futura famiglia, poi eventualmente ufficializzata con il vincolo matrimoniale. Nell'indicata pronuncia la Suprema Corte ha riconosciuto l'assegno divorzile, in virtù della sua componente compensativa, ove siano sussistenti i relativi presupposti, anche in favore di chi abbia instaurato una convivenza di fatto con una terza persona successivamente allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite in tale pronuncia n. 32198/2021, la funzione compensativa dell'assegno di divorzio supererebbe persino la circostanza dell'instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge beneficiario ed economicamente più debole, con conseguente concessione di detto beneficio anche in una delle tradizionali ipotesi di cessazione della corresponsione dello stesso, come statuito costantemente in giurisprudenza fino a tale innovativa sentenza. Sulla base di questi presupposti, magistralmente delineati anche nell'ordinanza di rimessione Cass civ, Sez. I, 28995/2020, la Sezione I della Suprema Corte, nell'ordinanza n. 30671/2022, qui in esame, sostiene a maggior ragione la necessità di valorizzare, al fine della mera quantificazione dell'assegno, pacificamente dovuto, gli anni di convivenza antecedenti alle nozze.
Va, altresì, rimarcato come le predette pronunce si basino sulla funzione compensativa dell'assegno divorzile come delineata dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. civ. sez. un. n. 18287/2018, nella quale viene sottolineato il carattere composito dell'assegno divorzile, a cui deve attribuirsi, unitamente alla predetta funzione assistenziale, in pari misura anche quella compensativa e perequativa. La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, risposto all'esigenza, di conferire all'assegno divorzile non solo la natura assistenziale, finalizzata alla necessità per il beneficiario di mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, ma anche quella compensativa e perequativa, volta a riconoscere all'ex coniuge, economicamente più debole, un livello reddituale adeguato al contributo fornito all'interno della disciolta comunione nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge.
Nell'ordinanza n. 30671/2022, ora in esame, la Corte di legittimità compie un ulteriore passo avanti, superando la rigida interpretazione dell'art 5 comma 6 l. 898/70, che prevede che gli elementi per la quantificazione dell'assegno divorzile debbano essere valutati anche in rapporto alla “durata del matrimonio”, ed evidenziando come in tale dizione non possa non rientrare anche il più o meno lungo periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l'unione.