L'ex moglie può ottenere l'iscrizione ipotecaria sui beni dell'ex marito a garanzia del mantenimento dei figli?

Redazione Scientifica
18 Gennaio 2023

La risposta della Corte di Cassazione è positiva, ma solo previa verifica della sussistenza del pericolo di inadempimento. In mancanza di tale requisito, il giudice di merito adito dall'ex marito può concedere l'emanazione dell'ordine di cancellazione della misura.

La Corte d'Appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall'ex moglie nei confronti della decisione di prime cure e disponeva che fosse iscritta (o mantenuta l'iscrizione già eseguita) dell'ipoteca su tutti i beni immobili dell'ex marito (nella misura di quasi 140mila euro), a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori. Secondo la Corte, infatti, per l'iscrizione ipotecaria da parte del creditore non era richiesta l'esistenza e la permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento del debitore, tenuto conto della finalità dell'istituto di assicurare l'adempimento di un credito già accertato. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'erronea interpretazione della normativa in tema di iscrizione ipotecaria a seguito della sentenza di separazione. Il ricorso risulta fondato.

In applicazione dell'art. 156, comma 5, c.c. secondo cui la sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria, la Corte territoriale ha escluso la necessità della condizione dell'esistenza e permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento da parte del debitore. Si tratta però di un'interpretazione fondata sul solo dato letterale, svincolata dal contesto normativo in cui è inserita e che non può dunque essere condivisa.

Come sottolinea il Collegio, «l'art. 2818 c.c. stabilisce che ogni sentenza la quale porta la condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore», quindi anche nel caso di sentenza di divorzio o separazione o di decreto di omologazione della separazione consensuale, a prescindere dall'espressa previsione in tal senso. «Malgrado tale disposizione, il legislatore del divorzio già nell'originario testo della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (all'art. 8, secondo comma), e quello della separazione personale dei coniugi, introducendo con l'art. 37 della legge 19 maggio 1975 n. 151 il testo dell'art. 156 c.c., hanno ritenuto opportuno, con identica disposizione, prevedere autonomamente che la sentenza, la quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell'altra, anche a titolo di concorso nel mantenimento della prole o per ogni ulteriore onere inerente all'istruzione e all'educazione di questa, costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale». Da una lettura sistematica di tale complesso normativo, fermo restando che il legislatore ha apprestato tutele specifiche per garantire il credito del coniuge o ex coniuge: garanzie reale, garanzie personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono infatti essere disposti, a seconda dei casi, ma solo laddove ricorre l'inadempimento o il pericolo di inadempimento. Appare dunque sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle dette condizioni. In conclusione, nel cassare la decisione impugnata con rinvio alla Corte milanese, il Collegio afferma il principio di diritto secondo cui «in tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art 2884 c.c.».

Fonte: dirittoegiustizia.it