Il caso.
Una stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata senza bando per l'affidamento di una fornitura di mobilio alla quale hanno partecipato due operatori economici.
In sede di caricamento dell'offerta tecnica sulla piattaforma istituzionale MePa, una delle due imprese partecipanti ha messo a disposizione della stazione appaltante medesima gli allegati della propria offerta tecnica sulla piattaforma Dropbox, fornendo all'amministrazione il relativo collegamento, non consentendo la piattaforma di gara MePa il deposito di documenti di dimensione superiore a 20 Mb. A seguito della predetta iniziativa, l'amministrazione ha disposto l'esclusione dell'impresa e l'aggiudicazione all'unica altra partecipante.
La decisione.
In via preliminare il TAR ha osservato che la piattaforma utilizzata dalla ricorrente, a differenza di quella istituzionale MePA, non presenta certificazioni idonee a garantisce il principio di segretezza e l'immodificabilità dell'offerta e pertanto non assicura la par condicio tra gli offerenti. L'utilizzo di un link Dropbox costituisce quindi una violazione della lex specialis – non suscettibile di soccorso procedimentale – idonea a rendere irricevibile l'offerta stessa.
Ciò premesso, il Collegio ha altresì ritenuto non condivisibili le doglianze dedotte dalla ricorrente circa l'impossibilità di inviare l'offerta tecnica – contenendola nei limiti dei 20Mb imposti dalla piattaforma – sussistendo in capo ad ogni concorrente un obbligo di autoresponsabilità che impone agli stessi di adottare ogni espediente possibile per rendere accettabile l'offerta, provvedendo, se del caso, all'impiego degli appositi software idonei a comprimere le dimensioni dei documenti da presentare.
In ragione di quanto sopra, il Collegio ha giudicato legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante e, per conseguenza, respinto il ricorso proposto.