Disciplina post riforma Cartabia e presentazione cartacea dell'impugnazione
19 Gennaio 2023
Fra le diverse questioni che l'entrata in vigore della riforma della giustizia penale ha originato, alcune stanno, più delle altre, impegnando gli operatori: fra queste rientra la disciplina relativa alle forme e modalità di deposito degli atti di appello (atto principale e motivi nuovi), con conseguente modifica di molte previsioni che ad essa si richiamano. È chiaro che ogni dubbio interpretativo crea, sul punto, gravissime ripercussioni, fino a poter condurre ad una (ritenuta) inammissibilità della modalità impiegata, ergo, dell'impugnazione.
Ebbene, com'è noto, la riforma operata con il d.lgs. n. 150/2022 ha, infatti, comportato, all'atto della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022 ex art. 99-bis inserito nel d. lgs. n. 150/22 dall'art. 6 del d.l. n. 162/2022 conv. con modif. nella l. n. 199/2022) l'abrogazione dell'art 583 c.p.p. riducendo, così, la possibilità per le parti e i difensori di proporre impugnazione con telegramma ovvero con raccomandata trasmessa alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (v. R. Bricchetti, Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: l'appello). Parallelamente il d.lgs. n. 150/2022 ha mutato il tenore dell'art. 582, comma 1 c.p.p. il quale prevede che «salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione». L'opzione del riformatore è stata quella di agevolare la facoltà del deposito telematico, in quanto più celere e idoneo alla lavorazione dei files, tanto da istituire il cd. fascicolo telematico.
Alla norma è stato aggiunto, poi, un comma 1-bis a mente del quale «Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione». In altri termini, le parti private conservano l'opzione tra deposito telematico e presentazione diretta, a fronte della obbligatorietà del deposito telematico per tutte le parti processuali. Come indica la Relazione di accompagnamento: «l'intervento è consistito nel prevedere, al comma 1, quale regola generale, la presentazione dell'impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis c.p.p. nella cancelleria del giudice (inteso, come già chiarito, come luogo “digitale”), modalità concorrente, ma solo per le parti private personalmente (anche mediante incaricato) con la presentazione diretta dell'atto di impugnazione, in forma di documento analogico, nella cancelleria del giudice (comma 1-bis art. 582 c.p.p.)». Ora, i diversi tempi di approvazione della novella e, certamente, le difficoltà segnalate fin da subito intorno all'esercizio del diritto de quo hanno aperto il varco a diverse interpretazioni sui soggetti legittimati a depositare le impugnazioni cartacee presso le cancellerie dei giudici che hanno emesso la sentenza. Un tale vulnus esce rafforzato dallo slittamento dell'entrata in vigore del regime stabilito per il cd. processo penale telematico di cui all'art. 111-bis c.p.p. al 2024, ma dall'altro, chiara, appare, invece, la disciplina transitoria declinata all'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 che al comma 4 prevede che «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti e decreti del Ministro della Giustizia, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, le disposizioni di cui agli artt. (omissis) 582, comma 1, 585, comma 4, c.p.p. nonché le disposizioni di cui l'art. 154, commi 2, 3 e 4 disp. att. e trans. c.p.p. Ne discende che, allo stato, il regime applicabile, quanto alle modalità di presentazione dell'atto di gravame è, in verità, quello del testo previgente la riforma. Per cui l'atto può anche essere depositato in forma cartacea da parte di qualsivoglia persona, e, dunque, anche dal difensore presso il giudice che ha emesso la sentenza. È, infatti, ormai escluso il solo diritto al deposito presso altro ufficio.
Nessun rilievo, ha, sul punto, il fatto che, in materia, sia intervenuta la l. 199/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie speciale n. 304/2022, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 162/2022, la quale, avendo apportato delle modifiche e aggiunto ulteriori commi all'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, consente alle parti private di presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero, nel qual caso l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», (ri)ammette il deposito presso il portale delle memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. e altri atti, e ai sensi del nuovo art. 87-bis inserito nel d.lgs. n. 150/22 dalla l. n. 199/22 il deposito, con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'atto di impugnazione.
Si tratta, in questo caso, di una normativa che riprende quella già adottata nel cd. periodo emergenziale, con significative modifiche apportate sul versante delle ricadute sanzionatorie (riduzione delle inammissibilità dell'impugnazione) legate al mancato adempimento di meri oneri formali (v., per tutte, Cass. pen., sez. III, 15 luglio 2022, n. 32917 Pres. Ciampi, Rel. Dawan) inidonei ad incidere sulla struttura dell'atto di devoluzione al giudice del controllo.
Ciò premesso, nella pratica, alcune cancellerie, pare, si stiano indirizzando verso il mancato deposito cartaceo degli atti d'impugnazione presentati “materialmente” dal difensore, assumendo che una tale modalità di presentazione sia, invero, riservata solo alle parti personalmente e non ai rispettivi difensori, che potrebbero farlo esclusivamente a mezzo PEC. Una tale soluzione non appare in linea né con l'art 582 c.p.p. 1988, né con la normativa sopravvenuta la quale “allo stato” non esclude l'applicabilità di quella norma che deve intendersi estesa anche ai difensori, a maggior ragione ove si consideri l'intervenuta eliminazione delle impugnazioni fuori sede. È, infatti, proprio l'assenza di un'espressa esclusione da parte della l. n. 199/2022 e la permanente validità dell'art. 582, comma 1 c.p.p. come formulato prima della riforma, ad interdire l'impossibilità per il difensore ad avvalersi della modalità di presentazione personale in cancelleria: il difensore-impugnante potrà utilizzare, oggi, come nel passato, la modalità “tradizionale” di presentazione, oltre a quelle telematiche.
Ammettere l'esclusività del deposito telematico frustrerebbe l'autonoma legittimazione del difensore che la legge non pare circoscrivere. D'altro canto, la sopravvenuta possibilità del deposito telematico, non pare più legarsi, come nel passato, ad una ratio di carattere emergenziale, vale a dire alla necessità di limitare le occasioni di contatto fra gli operatori per evitare il contagio da Covid-19, ipotesi che nel passato poteva, forse, giustificare una interpretazione diversa delle norme de quibus, bensì, semplicemente, “traghettare” definitivamente il regime della presentazione “informatica”. In tal senso indirizzano gli adempimenti a cui sono tenute le cancellerie che dovranno inserire l'atto nell'apposito “fascicolo cartaceo”. Ma, ancora, la ratio che ha orientato in questo senso il legislatore è chiara: in ossequio al favor impugnationis, l'impugnazione a mezzo PEC si è resa, vieppiù, utile a fronte della sopravvenuta impossibilità per le parti private di depositare l'impugnazione presso il tribunale o il giudice di pace ove queste si trovano.
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