In un contezioso tra una Casa di cura e la Provincia autonoma di Bolzano per la concessione di alcuni contributi, nella memoria di replica della Provincia viene eccepita irricevibilità per tardività della memoria conclusionale presentata dalla Casa di cura, poichè depositata telematicamente alle ore 12.08 dell'ultimo giorno utile.
In merito all'eccezione di tardività, il Collegio rileva la tardività e quindi l'inutilizzabilità della memoria difensiva depositata dalla parte appellante alle ore 12.08 dell'ultimo giorno utile, per avvenuto deposito in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma4, disp. att. c.p.a., oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5767/2021).
Il Consiglio di Stato, inoltre, precisa che “il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00 ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo”.
In sostanza, viene chiarito che il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.