Deposito telematico dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU

Redazione scientifica
20 Gennaio 2023

La Cassazione ha espresso un importante principio di diritto inerente il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170, d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio.

Il Collegio ricorda che l'opposizione ex art. 170, d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio «va proposta entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario» (Cass. n. 27418/2017; Corte Cost. n. 106/2016).

Nel caso di specie, si evince che il ricorso oggetto di causa era stato effettivamente depositato in via telematica entro i 30 giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione.

Ne consegue che «il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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