L'istituto dell'avocazione, previsto da numerose disposizioni del codice di rito, consiste nel potere/dovere riconosciuto dall'art. 51 comma 2 c.p.p. al Procuratore generale presso la corte di appello o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i soli casi di cui all'art. 371-bis c.p.p., di esercitare le attribuzioni di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), affidate in via ordinaria ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale, ossia lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado. Ne discende che il procuratore generale compie tutte le attività di indagine necessarie per l'esercizio dell'azione penale, e tutte le attività affidate al Pubblico Ministero nella fase del giudizio sia dinanzi al GUP sia a dibattimento; nonché tutti gli adempimenti processuali, comprese le iscrizioni a registro notizie di reato e i relativi aggiornamenti, funzionali al regolare svolgimento e proseguimento del procedimento.