Osservatorio sulla Cassazione – Dicembre 2022

La Redazione
23 Gennaio 2023

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione di alcune pronunce di legittimità depositate nel mese di Dicembre.

Bancarotta fraudolenta e affitto di ramo d'azienda: il c.d. schema spin-off

Cass. pen., sez. V, 23 dicembre 2022, n. 48872 - sent.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità: anche il contratto di affitto d'azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione. Integra il reato de quo qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società, come nel caso in cui all'affitto non segua l'incasso dei canoni pattuiti.

La prova del dolo specifico nella bancarotta documentale anche mediante massime d'esperienza

Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2022, n. 47762 - sent.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale del tipo “specifico”, prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, l.fall., la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recare pregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, deve inferirsi dal reale atteggiamento psichico dell'agente, che deve trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza. Integrano la prova del dolo specifico la condotta dell'imprenditore consistente nell'essersi sottratto ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile, con una vendita a mezzo scrittura privata non trascritta, accompagnata dall'azione giudiziaria della presunta acquirente.

Applicabilità della sospensione feriale dei termini alle procedure di sovraindebitamento

Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35976 - ord.

Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/ 2012, pendenti alla data del 15 luglio 2022, si applica la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della l. n. 742/1969, non venendo in rilievo, per esse, l'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3 della l. n. 742/ 1969 cit. con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l'art. 9, comma 1, CCII, che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti in esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ora disciplinate nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. medesimo.

Omologazione del concordato preventivo, decorrenza della prescrizione dei crediti, inesigibilità

Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35960 – sent.

In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito.

Concordato cd. con riserva: natura perentoria del termine ex art. 161, comma 6, l.fall.

Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35959 – ord.

Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria.

Impugnazione del provvedimento di revoca del curatore fallimentare

Cass. civ., sez. VI-1, 6 dicembre 2022, n. 35820 - ord.

La decisione della corte d'appello, emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento di revoca del curatore fallimentare, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, non venendo in rilievo in capo al curatore una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e connotandosi la revoca alla stregua di atto di amministrazione interno alla procedura, di natura meramente ordinatoria.

Apertura di concordato preventivo e rilevanza rispetto all'accertamento tributario

Cass. civ., sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 35715 – sent.

L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale".

La non fallibilità può essere provata anche con strumenti probatori diversi dai bilanci

Cass. civ., Sez. VI, 1° dicembre 2022, n. 35381 - ord.

In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore individuale, solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio).

Inquadramenti