Inadempimento del terzo: legittimazione alla richiesta risarcitoria

Redazione Scientifica
23 Gennaio 2023

Per il C.g.a. l'inadempimento del terzo è imputabile al promittente il fatto del terzo, con la conseguenza che è possibile fare ricorso agli ordinari rimedi contro l'inadempimento, compreso il risarcimento del danno.

La società appellante proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 133, terzo comma, lettera c) c.p.a., per l'accertamento e la dichiarazione degli inadempimenti da parte del Consorzio d'ambito territoriale ottimale con cui aveva stipulato la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, nonché per la condanna dell'Assemblea territoriale idrica e della Amministrazione regionale al risarcimento dei danni per non aver adempiuto all'obbligo di consegna degli impianti.

Scrutinando il ricorso, il Collegio osserva che, in caso di mancata assunzione, da parte del terzo, dell'obbligazione o del compimento del fatto promesso, spetta il pagamento di un indennizzo, diverso dal risarcimento del danno, il quale è dovuto quando il promittente non assolva al proprio compito e cioè non si adoperi con la dovuta diligenza presso il terzo, violando così i propri doveri di correttezza e buona fede. In questo caso il promissario può avvalersi dei rimedi predisposti contro l'inadempimento e richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità, il risarcimento dei danni.

Se invece il promittente ha assolto diligentemente al suo obbligo di attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o l'assunzione dell'obbligazione, si verifica la situazione in presenza della quale la norma riconosce al promissario l'indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento di quest'ultimo, salvo che manchi apposita domanda, con la conseguenza che la diversità di "causa petendi", pur non potendosi proporre per la prima volta in appello, consente di prospettare domande alternative, allegando i fatti ed offrendoli alla qualificazione giudiziale.

Il Collegio afferma inoltre che l'inserimento della promessa del fatto del terzo, operata nel contesto di un contratto a prestazioni corrispettive, va ad integrare l'obbligazione che grava su uno dei contraenti a vantaggio dell'altro, in modo da condizionare la funzionalità del contratto stesso, facendo così venir meno l'autonomia dei due negozi. Di conseguenza, il mancato adempimento del terzo configura l'inadempimento del promittente, tale da legittimare il ricorso agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento contro l'inadempimento, ivi compreso il risarcimento del danno.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.