L'art. 6 del codice del processo amministrativo prevede che il Consiglio di Stato è l'organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato è anche molto di più: innanzi tutto è un organo di rilievo costituzionale, menzionato dagli artt. 100, 103 e 111 della Costituzione, che svolge sia una funzione di consulenza giuridico-amministrativa in favore dello Stato-comunità, sia una funzione propriamente giurisdizionale al fine di tutelare, con i poteri e l'indipendenza di un giudice speciale, la «giustizia nell'amministrazione» e, con essa, gli interessi legittimi e, in casi particolari, anche i diritti soggettivi di chiunque, cittadini e imprese, si rivolga alla Giustizia amministrativa.