Quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa? La circolare DAG

La Redazione
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23 Gennaio 2023

Con circolare del 19 gennaio scorso, il Ministero della Giustizia – Direzione Generali degli Affari Interni ha comunicato le istruzioni relative alle modalità di iscrizione all'Albo dei gestori delle crisi di impresa istituito presso il Ministero e riguardante i soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi di impresa.

Il d.lgs. n. 14/2019, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina della crisi d'impresa, ha istituito, con l'art. 356, l'Albo nazionale dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell'autorità giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

I requisiti per l'iscrizione sono dettati dal successivo art. 358, comma 1, che si riferisce a:

a) soggetti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Gli ulteriori requisiti necessari all'iscrizione si riferiscono a formazione e onorabilità (art. 356, commi 2 e 3 ). Con la circolare del 19 gennaio 2023, il DAG ha fornito chiarimenti sui corsi di formazione iniziale utili ai fini dell'iscrizione, con particolare riferimento agli enti erogatori, alla durata e all'oggetto della formazione iniziale, precisando inoltre che «tutti i soggetti che richiedono l'iscrizione dovranno dimostrare di aver svolto il tirocinio semestrale».

Gli iscritti devono poi frequentare corsi di aggiornamento biennali (per una durata minima di 48 ore), che possono essere erogati dalle università o direttamente dagli ordini professionali interessati, essendo esclusi corsi erogati da altri enti pubblici o privati.

In sede di primo popolamento dell'albo, il requisito della formazione iniziale e del tirocinio semestrale può essere sostituito dalla specifica esperienza pregressa dell'interessato, documentata attraverso la nomina, quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale, alla data di entrata in vigore dello stesso art. 356 in almeno due procedure negli ultimi quattro anni immediatamente precedenti la stessa data. In tal senso, la circolare precisa che il periodo utile va inderogabilmente collocato tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019.

La circolare infine chiarisce quali sono le modalità di documentazione dei requisiti, anche tramite copie conformi degli atti giudiziari di nomina e dichiarazioni sostitutive di notorietà ed autenticità.

Si ricorda che, ai fini dell'iscrizione, è richiesto il pagamento di un apposito contributo pari a 150,00 euro, tramite piattaforma PagoPA, bonifico bancario o postale oppure con altri sistemi telematici di pagamento o carte di credito/debito. Le società tra professionisti ed gli studi professionali dovranno pagare la cifra suddetta, a prescindere dal numero di soci o associati che intendano iscrivere.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it