Testamento annullabile se condizionato da affievolimento della “consapevolezza affettiva”

23 Gennaio 2023

La Cassazione ribadisce il principio, ormai pacifico, secondo cui, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.
Massima

La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624 c.c., comma 1, allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l'idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. Dette valutazioni costituiscono comunque apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il caso

La Corte d'appello, accogliendo il ricorso proposto da Primo e Secondo, in riforma della sentenza del Tribunale annullava quattro testamenti olografi a firma di Tizio. Tali testamenti istituivano quale erede universale Caia, che lavorava alle dipendenze di Tizio come badante.

La Corte d'appello motivava la propria pronuncia evidenziando come il CTU, all'esito dell'esame della documentazione medica prodotta in atti, aveva concluso nel senso che, già in relazione al periodo di tempo di redazione delle prime schede testamentarie, sebbene nella fase iniziale del quadro demenziale le funzioni cognitive non fossero completamente compromesse (con una ridotta conservazione della capacità di intendere), tuttavia lo stato di infermità generava uno stato di ansia con una conseguente vulnerabilità psichica, che rendeva la paziente influenzabile e tendente ad agire sotto la suggestione di terzi; pertanto, si configurava una grave riduzione delle sue capacità di comprendere appieno il significato delle sue disposizioni testamentarie e una ancor più grave riduzione delle sue capacità di autodeterminarsi, e perciò una significativa compromissione della capacità di testare. La patologia mentale, conclude la Corte d'appello, era dunque insorta almeno un anno prima della redazione dei primi due testamenti, ed aveva avuto un andamento progressivo piuttosto repentino. Non di meno, per la Corte d'appello era fondata la domanda di annullamento dei testamenti ex art. 624 c.c., per coartazione della volontà e circonvenzione da parte della convenuta.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, Caia ricorre in Cassazione.

La questione

Quali sono i presupposti affinché un testamento possa essere annullato per dolo?

Le soluzioni giuridiche

Il testamento, ai sensi dell'art. 624 c.c., può essere annullato quando sia l'effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l'unico ad aver determinato il testatore.

La Cassazione ribadisce il principio, ormai pacifico, secondo cui, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.

Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Tuttavia – aggiunge la Cassazione - in tema di captazione, peraltro, la idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, per le sue anormali condizioni di spirito e di salute, sia più facilmente predisposto a subire l'altrui volontà. A tal proposito, gli ermellini aderiscono espressamente all'opinione dottrinale che, criticando il rigore di qualche precedente giurisprudenziale in tema di annullamento del testamento, evidenzia il diffondersi di malattie senili che, pur non determinando una situazione di totale incapacità della persona, causano abitualmente menomazioni psichiche e riduzioni di capacità, con conseguenti debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, per cui il disponente può decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo, in particolare, l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate.

Dette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.

Osservazioni

La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (art. 624 c.c.).

In particolare, ricorre il dolo testamentario quando con artifizi o raggiri il testatore sia stato indotto a fare (o modificare) un testamento che altrimenti non avrebbe fatto (o modificato), ovvero a farlo in modo diverso da come, senza il dolo, lo avrebbe fatto.

In materia contrattuale si distingue fra dolo determinante (per cui la vittima dei raggiri è indotta a stipulare un contratto non voluto affatto) e dolo incidente (per cui la vittima dei raggiri è indotta a contrarre a condizioni differenti), con conseguenze significativamente diverse: il dolo determinate è causa di annullabilità del contratto (art. 1439 c.c.), mentre il dolo incidente dà luogo solo al diritto al risarcimento dei danni (art. 1440 c.c.).

Tale distinzione non opera in materia testamentaria in quanto la considerazione del dolo “è diretta alla più efficace tutela della libertà del volere del testatore e, dovendo perciò il dolo essere valutato non solo in relazione alla formazione del negozio, ma anche in rapporto alle sue modalità, ne consegue che tanto nel caso che provenga da un terzo, quanto nel caso che abbia solo parzialmente fuorviata la volontà del de cuius, non può che produrre sempre la conseguenza dell'annullamento totale o parziale dell'atto, a seconda che esso risulti viziato in tutte le sue disposizioni o in alcune soltanto di esse le quali possano ritenersi autonome” (G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, p. 476).

Il concetto di dolo contrattuale e di dolo testamentario è comunque unitario, non potendosi, in entrambi i casi, prescindere dalla necessità di un voluto e cosciente impiego di mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno colui verso il quale sono diretti (Cass. 27 giugno 1969, n. 2328).

La Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il rispetto assoluto della volontà del testatore impone che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, e le relative valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se sorretti da congrua motivazione (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4653; Cass. 11 aprile 2017, n. 9309; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2448; Cass. 16 gennaio 2014, n. 824; Cass. 22 aprile 2003, n. 6396; Cass. 14 giugno 2001, n. 8047; Cass. 19 luglio 1999, n. 7689; Cass. 27 febbraio 1991, n. 2122; Cass. 7 febbraio 1987, n. 1260; Cass. 26 agosto 1986, n. 5209).

In altri termini, ai fini dell'annullabilità del testamento per captazione, la sussistenza del dolo non può essere ravvisata in una qualunque influenza psicologica esercitata da altri sulla volontà del testatore, occorrendo invece atti aventi i caratteri della callidità e dell'illecito, integranti gli estremi della frode e dell'inganno, onde il testatore abbia determinato la sua volontà in un senso verso il quale, di per sé, non si sarebbe indirizzata. L'idoneità di tali raggiri deve essere valutata soggettivamente in relazione alle particolari condizioni psicologiche, culturali e ambientali del soggetto passivo; tale criterio, tuttavia, attiene non già al presupposto oggettivo dell'esistenza del raggiro, sebbene alla sua efficacia soggettiva nella determinazione della volontà (Cass. 6 luglio 1961, n. 1614).

Nel caso del testamento, tuttavia, tale idoneità deve essere valutata con maggiore larghezza e con più specifico riferimento al concreto soggetto passivo, sia per la particolare natura del negozio da lui compiuto, sia perché, più facilmente, nel momento di compierlo, egli può risultare incline a subire l'altrui suggestione a causa di condizioni di salute e di spirito anormali (Cass. 27 giugno 1969, n. 2328).

In particolare, è stato deciso che un testamento olografo non può essere annullato se il testatore non era stato oggetto di una forma di “isolamento” - che è una delle forme più ricorrenti di suggestione testamentaria - ma soltanto oggetto di particolari attenzioni perché nel corso delle frequenti visite da parte degli interessati parenti costoro non insistessero su argomenti successori, che in precedenza avevano causato nell'anziano uno stato d'angoscia ed un vero e proprio malore (App. Perugia 16 maggio 2000).

Analogamente, la Suprema Corte ha affermato che non integra ipotesi di captazione o coartazione ex art. 624 c.c. il comportamento di un coniuge volto ad allontanare l'altro dalla famiglia e dall'ambiente sociale di origine e tale da inferire nel medesimo timore al punto da evidenziare uno stato di soggezione. Pertanto, il mero stato di soggezione e di timore sono di per sé insufficienti a provare una incidenza sulla volontà testamentaria del de cuius (Cass. 28 maggio 2008, n. n. 14011).

Alla luce di tali principi stabiliti dalla giurisprudenza, non assume rilevanza, ai fini dell'invalidità del testamento, il c.d. dolus bonus, che consiste nelle blandizie, nelle lodi eccessive, nelle lusinghe, nella blanda persuasione, nelle assidue cure prestate non sinceramente con cui taluno riesca a conquistare l'animo del testatore, “a meno che, ben s'intende, dall'indagine sulle condizioni soggettive dell'ingannato e sulla specie del raggiro usato, non risulti sussistere, anziché un dolus bonus, un vero e proprio dolo che invalidi il consenso” (così G. Azzariti, cit., p. 477).

Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza in commento, la quale però si caratterizza in quanto viene riconosciuto rilievo, ai fini dell'annullamento del testamento, a situazioni quali le malattie senili che, pur non determinando uno stato di totale incapacità della persona, causano debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, per cui il disponente può decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo, in particolare, l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate.

Dal punto di vista processuale, legittimato all'impugnazione di un testamento olografo è solamente il soggetto che tragga un'utilità all'annullamento dello stesso. Non sussiste l'interesse all'impugnazione nel caso in cui l'accoglimento della domanda porterebbe all'attribuzione dell'eredità ad un altro soggetto (Trib. Torino 4 novembre 2005).

L'impugnazione di un testamento olografo per nullità ex art. 624 c.c. impone la costituzione di un litisconsorzio necessario in ragione dell'unità del rapporto dedotto in giudizio e della necessità che tutti gli eredi legittimi siano posti nelle condizioni di partecipare alla controversia giacché, ove la stessa dovesse trovare accoglimento, la domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento rendendo necessaria la conseguente apertura della successione legittima (Cass. 21 maggio 1980, n. 3339; Trib. Campobasso 2 dicembre 2014, n. 351).

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia del dolo (art. 624, ultimo comma, c.c.).

L'art. 624, comma 3, c. c., il quale fa decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento non dalla data della pubblicazione, ma dal giorno in cui l'attore abbia avuto notizia dell'errore, del dolo o della violenza, rappresenta uno dei casi eccezionali in cui, in deroga al principio generale di cui all'art. 2935 c. c., il legislatore attribuisce rilevanza, relativamente al dies a quo della prescrizione, all'impossibilità di mero fatto di esercitare il diritto; in conseguenza, in caso di azione di annullamento di una disposizione testamentaria proposta dopo il quinquennio dalla pubblicazione del testamento, per il convenuto, che intenda eccepire la prescrizione, è sufficiente provare il decorso di tale periodo, incombendo invece all'attore di dimostrare di essere venuto a conoscenza dell'errore, del dolo o della violenza subita dal testatore da meno di cinque anni dalla domanda giudiziale (Cass. 27 giugno 1992, n. 8063).

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