Rinvio pregiudiziale e determinazione del cumulo della pena: la risposta della CGUE

Valentina Pirozzi
Valentina Pirozzi
23 Gennaio 2023

Con la causa in annotazione i giudici di Lussemburgo colgono l'occasione di interpretare per la prima volta l'articolo 3, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/675/GAI, avente ad oggetto la delicata questione del possibile cumulo delle pene in caso di concorso materiale di reati commessi in diversi Stati membri.

La recente pronuncia trae origine da un caso sorto in Germania, dove un imputato di violenza sessuale aggravata era stato condannato ad una pena detentiva di sei anni dal Tribunale del Land, Friburgo di Brisgovia.

Tale organo giurisdizionale riteneva proporzionata ai fatti commessi la pena di sette anni, che tuttavia riduceva a titolo compensativo di un anno, data l'impossibilità di cumulare tale pena con le altre cinque condanne pronunciate in Francia posteriormente alla commissione dei fatti oggetto del procedimento tedesco.

La Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof), al quale il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, rilevando i suoi dubbi riguardo alla corretta interpretazione del principio della equiparazione delle condanne penali pronunciate in altri Stati membri, sottoponeva alla Corte due quesiti.

Innanzitutto, il giudice del rinvio chiedeva delucidazioni in merito alla portata della disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI che prevede che gli Stati membri non sono tenuti, se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, ad applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l'applicazione di tali norme a condanne pronunciate all'estero limiti il giudice all'atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

Con un secondo quesito, inoltre, chiedeva se la eventuale presa in considerazione della pena irrogata in altro Stato membro, prevista dalla disposizione suindicata (paragrafo 5) debba essere effettuata in modo tale che lo svantaggio risultante dall'impossibilità di disporre a posteriori il cumulo delle pene sia concretamente dimostrato e giustificato all'atto della determinazione della pena inflitta per il reato commesso sul territorio nazionale.

In risposta al primo quesito sottopostole, la Corte di Giustizia ha affermato che la norma in esame prevede che uno Stato membro non è tenuto, nei procedimenti penali promossi contro una persona, ad allegare alle precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro, nei suoi confronti e per fatti diversi, effetti equivalenti a quelli connessi alle precedenti condanne nazionali secondo le norme della normativa nazionale interessata relativa alla confusione delle sentenze quando, da un lato, il reato all'origine del presente procedimento è stato commesso prima della pronuncia di tali precedenti condanne e, dall'altro, la presa in considerazione di tali precedenti condanne in conformità a tali norme di diritto interno ostacolerebbe che il giudice nazionale investito di tale procedimento possa infliggere all'interessato una pena eseguibile.

Quanto al secondo quesito, ha concluso che la disposizione in considerazione, non impone al giudice nazionale di accertare e motivare concretamente l'inconveniente derivante dall'impossibilità di disporre a posteriori la combinazione di pene prevista precedenti condanne nazionali.

Giova precisare che l'Avvocato generale Szpunar, nelle sue conclusioni, evidenziava che il meccanismo del cumulo delle pene rappresenti uno strumento fondamentale per il sistema, data la sua capacità di contenere la severità del sistema, evitando la somma pura e semplice delle pene corrispondenti ai reati concorrenti commessi. Diversamente opinando, aggiungeva, si rischierebbe di alterare le funzioni essenziali della pena di prevenzione dei reati e di reinserimento sociale delle persone condannate.