Sulla adozione di disposizioni restrittive in tema di promozione della vendita di biocidi

La Redazione
23 Gennaio 2023

Il grado di armonizzazione conseguito all'interno dell'Unione dal regolamento sui biocidi non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni restrittive in materia di promozione delle vendite di tali prodotti.Simili divieti non costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci se hanno lo scopo di tutelare la salute e l'ambiente, sono idonei a conseguire tali obiettivi e non eccedono quanto necessario a tal fine.
Allo scopo di migliorare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, due decreti francesi adottati nel 2019 disciplinano le pratiche commerciali e la pubblicità relativa a vari tipi di biocidi. Da un lato, tali decreti prevedono che gli insetticidi e i rodenticidi non possano essere oggetto di determinate pratiche commerciali, quali sconti, riduzioni di prezzo e ribassi. Dall'altro, essi limitano parimenti la pubblicità commerciale per detti prodotti e per taluni disinfettanti. Il Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF; comitato interprofessionale degli olii essenziali francesi) e taluni produttori di olii essenziali hanno presentato un ricorso dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) chiedendo l'annullamento dei decreti, in particolare a motivo della loro presunta incompatibilità con il regolamento sui biocidi. Il Consiglio di Stato ha quindi chiesto alla Corte se tale regolamento e, più in generale, il principio di libera circolazione delle merci (che vieta restrizioni quantitative tra gli Stati membri) ostino a disposizioni nazionali restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità relative ai biocidi autorizzati sul mercato e che perseguono un obiettivo di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Il diritto dell'Unione non osta di per sé alle misure restrittive in esame in materia di pratiche commerciali. La Corte dichiara che né il regolamento sui biocidi né, più in generale, il diritto dell'Unione ostano ad una normativa nazionale che vieti talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 (rodenticidi) et 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). Essa precisa che spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti divieti siano giustificati da obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell'ambiente, siano idonei a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non eccedano quanto necessario per raggiungerli. Il regolamento sui biocidi osta ad una normativa nazionale che imponga una dicitura supplementare per gli annunci pubblicitari rivolti a professionisti La Corte dichiara che il regolamento sui biocidi osta ad una normativa nazionale che imponga l'apposizione di una dicitura, oltre a quella prevista dal medesimo regolamento, sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali) e 4 (settore dell'alimentazione umana e animale) e nei tipi di prodotto 14 e 18. La Corte afferma infatti che il regolamento sui biocidi già contiene una disposizione che disciplina, in modo dettagliato e competo, la formulazione delle diciture relative ai rischi associati all'uso dei biocidi che possono apparire negli annunci pubblicitari relativi a tali prodotti. Infatti, esso prevede una formula obbligatoria («Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto»), vieta espressamente determinate formule quali «biocida a basso rischio», «non tossico» o «rispettoso dell'ambiente» e, più in generale, mira a vietare qualsiasi indicazione pubblicitaria che possa indurre in errore l'utilizzatore quanto ai rischi che simili prodotti possano presentare. Risulta pertanto che il settore riguardante le diciture relative ai rischi associati all'uso dei biocidi utilizzabili nell'ambito della loro pubblicità è stato armonizzato in modo completo dal legislatore dell'Unione. Gli Stati possono, a determinate condizioni, vietare la pubblicità rivolta al pubblico La Corte statuisce che il regolamento sui biocidi deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico in favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18. È vero che il legislatore dell'Unione ha disciplinato la formulazione delle diciture relative ai rischi associati all'uso dei biocidi che possono figurare negli annunci pubblicitari di tali prodotti, ma non ha inteso disciplinare tutti gli aspetti relativi alla pubblicità dei biocidi e, in particolare, escludere la possibilità per gli Stati membri di vietare la pubblicità rivolta al pubblico. La Corte verifica poi che detta normativa costituisce una modalità di vendita applicabile a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività sul territorio nazionale e che incide in ugual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri. In proposito, la Corte dichiara che una simile normativa deve soddisfare due condizioni, che spetta al giudice del rinvio verificare: - essa deve essere applicabile indistintamente a tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio francese; - essa incide in ugual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Infine, per il caso in cui tale normativa incida sull'accesso al mercato francese dei biocidi provenienti da altri Stati membri in misura maggiore rispetto a quello dei prodotti francesi, la Corte fornisce indicazioni che consentono di valutare la compatibilità di detta normativa con le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci. Al riguardo, essa dichiara, da un lato, che la normativa in questione è idonea a conseguire gli obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente nella misura in cui mira a limitare gli incentivi all'acquisto e all'uso di siffatti prodotti. Dall'altro, essa dichiara che il divieto di qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico a favore di taluni biocidi non eccede quanto necessario per garantire la realizzazione di tali obiettivi. Infatti, la Corte precisa che detta normativa riguarda solo la pubblicità destinata al pubblico e non vieta quindi la pubblicità rivolta ai professionisti. Essa ha inoltre una portata circoscritta, in quanto non riguarda tutti i biocidi, ma solo quelli rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 e nei tipi di prodotto 14 e 18, vale a dire quelli che presentano i rischi più elevati per la salute umana, senza essere applicabile ai biocidi ammissibili alla procedura di autorizzazione semplificata. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.