Il deposito dell'atto d'appello è valido anche in caso di firma irregolare

Redazione scientifica
24 Gennaio 2023

Le norme dettate in occasione della pandemia COVID-19, prevedono, infatti, l'inammissibilità dell'atto di appello solo se la firma digitale del difensore è totalmente assente.

Nell'ambito di una vicenda relativa alla pubblicazione di espressioni diffamatorie su una testata giornalistica online, è sorta la questione dell'inammissibilità dell'impugnazione in appello proposta a mezzo PEC, ma in assenza della sottoscrizione digitale dei difensori. La questione è stata portata all'attenzione della Suprema Corte. Secondo il ricorrente la firma digitale del difensore era stata correttamente apposta sull'atto di appello, ma era stata verificata in prossimità della data di udienza con il rischio di ottenere un report negativo. Il ricorrente aveva infatti utilizzato il verificatore online del Consiglio nazionale del notariato, applicazione inserita nell'elenco pubblico dei certificatori della firma digitale tenuto dal Centro nazionale per l'informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA). La difesa ha dunque documentato che alla data di presentazione dell'appello (novembre 2020) la firma era integra e valida e il certificato attendibile.

La giurisprudenza è recentemente intervenuta sulle problematiche relative alla disciplina emergenziale dovuta al COVID-19 per implementare forme di deposito degli atti digitalizzate. Richiamando i propri precedenti interventi (Cass. pen., sez. V, 28 aprile 2022, n. 22992) e il contesto normativo di riferimento (d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020), la Corte ricorda che l'impugnazione è inammissibile:

  • quando l'atto di impugnazione è privo della sottoscrizione digitale del difensore;
  • quanto le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
  • quando l'atto è trasmesso da un indirizzo PEC non intestato al difensore;
  • quando l'atto è trasmesso ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del DGSIA.

Nel caso di specie, viene in rilievo la causa di inammissibilità della mancanza della sottoscrizione del difensore che deve però essere intesa in senso letterale di mancanza della firma, non estendendosi invece alle ipotesi di mera irregolarità della stessa in virtù del principio di tassatività dell'art. 24 d.l. n. 137/2020 (v. Cass. pen. sez. VI, n. 40540 del 2021). Il Tribunale ha dunque errato laddove ha equiparato la modifica del documento informatico successiva alla sottoscrizione dell'atto alla mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, con violazione della norma citata.

In conclusione, il Collegio chiosa: in tema di disciplina pandemica da COVID-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di una sentenza la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137/2020, conv. con modif. in l. n. 176/2020, prevede cause di inammissibilità, tra le quali la lett. a), di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore.

Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per l'ulteriore corso.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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