La questione oggetto del giudizio. La vicenda trae origine una procedura di gara indetta da una ASL per l'aggiudicazione di un servizio di gestione e manutenzione di impianti di distribuzione di gas. La società ricorrente, seconda classificata, impugnava la delibera con cui tale servizio era stato aggiudicato in favore dell'RTI controinteressato, articolando diversi motivi di doglianza fra i quali figurava, in particolare, quello concernente la dedotta illegittimità della nomina della Commissione giudicatrice, intervenuta solo successivamente all'ammissione degli operatori economici alla gara e dunque in un momento in cui il parterre degli operatori economici concorrenti era già noto.
Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. Puglia, nel respingere il ricorso, dichiara infondata tale censura, osservando come l'art. 77 del d.lgs n. 50/2016 abbia omesso di riprodurre, sul punto, la previsione in passato contenuta nel d.lgs n. 163/2006, il quale imponeva che la nomina della Commissione di gara avvenisse in un momento antecedente all'apertura delle buste di gara e alla conoscenza del novero dei partecipanti.
Il Collegio ritiene anzi significativo il fatto che lo stesso art. 77 del d.lgs n. 50/2016 preveda, al comma 9, che i Commissari di gara, “al momento di accettazione dell'incarico”, debbano dichiarare “ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6”.
Tale previsione renderebbe evidente, a detta dei giudici, il fatto che l'apprezzamento da parte dei Commissari della eventuale sussistenza di un'ipotesi di astensione e/o incompatibilità non possa avvenire se non previa conoscenza di tutti gli operatori partecipanti alla procedura di affidamento.
Conclusioni. Il T.A.R. Puglia respinge il ricorso e dichiara infondata la censura concernente la mancata nomina della Commissione in un momento antecedente all'individuazione degli operatori economici partecipanti, ritenendo che la ratio della disposizione di cui all'art. 77, comma 9, del d.lgs n. 50/2016 sia proprio quella di consentire ai membri della Commissione di determinarsi correttamente a fronte di eventuali cause di astensione o incompatibilità con l'incarico svolto.