La questione oggetto del giudizio. La vicenda prende le mosse dalla pubblicazione da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 2-bis, della l. n. 109/1994, di un avviso per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione del nuovo cimitero comunale.
La ricorrente trasmetteva, in associazione temporanea di imprese, la propria proposta all'Amministrazione aggiudicatrice, divenendo successivamente promotore ai sensi dell'art. 37-bis, comma 2, della l. n. 109/1994.
All'esito della procedura la concessione della progettazione, costruzione e gestione del nuovo cimitero veniva affidata ad un'altra società e la ricorrente chiedeva la corresponsione del compenso previsto dal citato art. 37-quater in caso di mancata aggiudicazione.
L'Amministrazione comunale, tuttavia, rifiutava la fattura emessa a tal fine dalla ricorrente e ne contestava l'ammontare con due distinti provvedimenti oggetto, rispettivamente, di ricorso e di motivi aggiunti.
Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. Lazio dichiara inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La pretesa posta dal ricorrente a fondamento del gravame ha infatti, secondo il Collegio, natura di diritto soggettivo, avendo ad oggetto la pretesa del promotore, che non sia risultato affidatario della concessione, alla corresponsione del compenso previsto dall'art. 37-quater, comma 4, della l. n. 109/1990.
Osserva il Collegio, infatti, che gli atti impugnati nel caso di specie non ineriscono alla fase di affidamento della concessione (che potrebbe rientrare nella giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 133, comma 1, lett. e.1 c.p.a,) ma hanno ad oggetto la quantificazione e la spettanza di un compenso normativamente determinato ed in relazione al quale, pertanto, l'Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità.
Conclusioni. Il T.A.R. Lazio dichiara quindi il ricorso inammissibile, ritenendo che l'assenza di qualsivoglia profilo di discrezionalità in capo all'Amministrazione e l'estraneità degli atti impugnati alla procedura di affidamento prevista dagli artt. 37-bis e ss. della l. n. 109/1994 debbano necessariamente indurre a ritenere che la situazione giuridica soggettiva lesa (posta a fondamento del gravame) abbia natura di diritto soggettivo e, pertanto, sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.