Il caso. La seconda classificata ha censurato l'aggiudicazione di un appalto di servizi, rilevando che l'aggiudicataria ha indicato in “zero” l'importo degli oneri di sicurezza aziendali e che la stazione appaltante non ha effettuato alcun approfondimento istruttorio nella fase di verifica di congruità dell'offerta.
La soluzione del TAR Piemonte. Il TAR Piemonte ha richiamato la distinzione tra il caso di omessa indicazione dei costi della manodopera aziendale e quello di indicazione espressa di “importo pari a zero”. Nel primo caso, secondo la giurisprudenza maggioritaria si ha la conseguenza dell'esclusione automatica dell'offerta e l'impossibilità di ricorrere (salvo casi di materiale impossibilità formale di indicazione degli stessi nella modulistica predisposta dalla stazione appaltante) al soccorso istruttorio.
Nel secondo caso, invece, l'indicazione espressa di un importo – ancorchè pari a zero – “non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all'ausilio del soccorso istruttorio”.
La questione pertanto, prosegue il TAR Piemonte, si sposta dal piano formale a quello sostanziale concernente la congruità di una simile quantificazione. Il TAR ha quindi rilevato che nel caso di specie la verifica di anomalia dell'offerta si è celebrata ma in sede procedimentale nessun elemento in merito alla quantificazione degli oneri per la sicurezza è stato né richiesto né offerto dall'impresa aggiudicataria.
Per l'effetto, il Tar ha annullato i provvedimenti impugnati al fine della riattivazione della fase di verifica di anomalia dell'offerta, giusto l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “l'annullamento giudiziale del provvedimento con cui in una gara pubblica l'amministrazione si è pronunziata sulla anomalia dell'offerta determina di regola la rivalutazione della questione da parte della stessa amministrazione” (Cons. St., Sez. V, 21 marzo 2022, n. 2049).