Sul potere della stazione appaltante di verificare l'operato della commissione giudicatrice

Simone Abrate
24 Gennaio 2023

A seguito della proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante può verificare l'attività compiuta dalla Commissione giudicatrice esercitando un limitato potere di riesame circoscritto ad aspetti puntuali, senza poter però intervenire direttamente in sede valutativa né sostituirsi all'organo tecnico.

Il caso. La stazione appaltante, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di aggiudicazione, ha effettuato una autonoma valutazione dell'operato della commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi tecnici riscontrando taluni “vizi, incongruenze ed ambiguità”.

Conseguentemente, la stazione appaltante ha nominato una nuova Commissione giudicatrice per la rivalutazione delle offerte tecniche e la formazione di una nuova graduatoria di gara. All'esito di tale attività ne è risultato un aggiudicatario differente rispetto alla prima valutazione. L'operatore economico che era risultato primo in graduatoria ha impugnato la nomina della nuova Commissione ed il nuovo esito.

La soluzione del TAR Molise. Il TAR Molise ha, in primo luogo, dichiarato ammissibile il ricorso ancorchè non rivolto a censurare l'aggiudicazione ma atti precedenti quali la nomina della nuova Commissione giudicatrice.

Il TAR Molise ha rilevato che il ribaltamento dell'esito della gara ha configurato una lesione immediata dell'interesse all'aggiudicazione in quanto gli atti impugnati sono “idonei ad esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva e non lasciano all'interessato alcun dubbio sul contenuto e sull'esito della decisione finale”, evidenziando al contempo la conformità di tale soluzione agli artt. 1 e 2 della Direttiva 2007/66/CE (c.d. direttiva “ricorsi”), i quali non circoscrivono l'interesse al ricorso al provvedimento di aggiudicazione, ma riconoscono espressamente la tutela dell'interesse degli operatori economici alla contestazione diretta della procedura per gli aspetti di immediata lesività.

Nel merito, poi, il TAR Molise ha accolto il ricorso evidenziando che la stazione appaltante ha decampato dal fisiologico potere di controllo sull'operato della Commissione giudicatrice. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, 77 e 84 del codice, alla Commissione è riservata in via esclusiva la valutazione dell'offerta, mentre la stazione appaltante può verificare l'attività compiuta dalla Commissione esercitando un limitato potere di riesame circoscritto ad aspetti puntuali, senza poter però intervenire direttamente in sede valutativa né sostituirsi all'organo tecnico.

Infine, il TAR Molise ha sottolineato che la stazione appaltante non avrebbe dovuto sostituire per intero la Commissione, bensì in base al principio del plenum funzionale avrebbe dovuto applicare analogicamente l'art. 77, comma 11, del codice, a mente del quale “in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.

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