Attestazioni di conformità: come cambiano con la riforma Cartabia?

25 Gennaio 2023

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, c.d. riforma Cartabia, a partire dal prossimo 28 febbraio 2023 come cambieranno le attestazioni di conformità?

Com'è noto la legge finanziaria del 2022 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha anticipato l'entrata in vigore delle novità del processo civile previste nella riforma Cartabia ai procedimenti introitati successivamente al 28 febbraio 2023.

La riforma ha inciso profondamente anche nel processo telematico, incasellando le norme regolatrici del PCT, precedentemente contenute degli articoli 16-bis e seguenti del d.l. 179/2012, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e precisamente negli articoli 196-quarter e seguenti.

Tuttavia, l'entrata in vigore delle presenti disposizioni è stata fissata al primo gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti solo per le seguenti norme:

Art. 196-quater. Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti;

Art. 196-quinquies. Dell'atto del processo redatto in formato elettronico;

Art. 196-sexies. Perfezionamento del deposito con modalità telematiche;

Art. 196-septies. Copia cartacea di atti telematici;

Art. 196-duodecies. Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

Rimangono dunque escluse le norme del capo II, cioè dall'art. 196-octies all'art. art. 196-undecies disp. att. trans. c.p.c. che riguardano le attestazioni di conformità e che, pur ricalcando pedissequamente quanto statuito dalle norme sulle attestazioni di conformità contenute nel d.l. n. 179/2012, entreranno in vigore esclusivamente per i procedimenti iniziati successivamente al 28 febbraio 2023.

Ne consegue che dopo il 28 febbraio non cambieranno le modalità di attestazione di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo telematico e delle copie informatiche di atti e provvedimenti formati in origine su supporto cartacea.

Tuttavia, onde evitare di utilizzare riferimenti normativi diversi in dette attestazioni, a seconda che si tratti di procedimenti iniziati successivamente al 28 febbraio 2023, sarà opportuno eliminare ogni riferimento normativo dalle ridette attestazioni dichiarando semplicemente che la conformità viene attestata ai sensi di legge.

Rimane ferma ovviamente la necessità di indicare nelle attestazioni di conformità effettuate su documento informatico separato o nelle relate di notifica una breve descrizione e il nome dei file di cui viene attestata la conformità.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.