Riforma Cartabia: immediatamente applicabile la disposizione sulle impugnazioni ai soli interessi civili
25 Gennaio 2023
L'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) ha modificato l'art. 573 c.p.p. introducendovi il comma 1-bis, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 162/2022 e prevede che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che tale disposizione è immediatamente applicabile ai giudizi pendenti. A questa soluzione, la Suprema Corte è giunta per diverse ragioni. Anzitutto per il difetto di una disposizione transitoria, infatti «il legislatore, ove ha inteso regolamentare la successione delle leggi processuali nel tempo, lo ha fatto (come nel caso disciplinato dall'art. 578, comma 1-bis, c.p.p.), in ragione di evidenti ricadute di tipo organizzativo e di sistema che, viceversa, non sono prospettabili con riferimento alla norma in esame». «La decisione si pone in linea con la ratio della riforma e con le ragioni sottese alla sua attuazione, come desumibili dalla richiamata relazione illustrativa, da ravvisarsi nella scelta di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazione».
L'immediata operatività è poi coerente con i principi elaborati dalla Corte Costituzionale in ordine all'oggetto dell'accertamento, «che, in nessun caso, potrà più riguardare profili inerenti alla responsabilità penale».
Ma non è finita, infatti l'immediata applicabilità «non lede in alcun modo il principio di affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti e della conoscenza del momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per loro pregiudizievoli» e «la parte civile non perde, né vede minacciato il suo diritto all'accertamento del danno e all'eventuale riconoscimento della pretesa risarcitoria, restando tale posizione sostanzialmente invariata, a prescindere dall'assegnazione della cognizione al giudice penale o civile, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito in sede civile. Inoltre, il giudice civile decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (art. 573, comma 1-bis, ultimo periodo c.p.p.)».
*Fonte: DirittoeGiustizia |