Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in tema di indagini transfrontaliere e cooperazione rafforzata EPPO

Federica Zazzaro
25 Gennaio 2023

Il 25 aprile 2022 l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE – C-281/22 – relativa all'interpretazione degli artt. 31, paragrafo 3, primo comma, e 32 del regolamento UE 1939/2017 sull'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») e riguardante le misure investigative da adottare nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui opera il procuratore europeo delegato (PED) che sta svolgendo l'indagine.

La Procura europea nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un caso di violazione dei diritti doganali, commessa da una società tedesca, chiedeva di eseguire delle perquisizioni presso i locali residenziali e commerciali della società situati nel territorio austriaco.

Il procuratore europeo delegato (PED) dello Stato membro incaricato del caso (Germania) chiedeva l'autorizzazione alla perquisizione al giudice secondo la legge tedesca e attivava il meccanismo previsto dall'art. 31 del regolamento EPPO in materia di indagini transfrontaliere, secondo cui «I procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri».

Il 9 novembre 2021, il procuratore europeo delegato (PED) austriaco, nell'ambito della procedura di assistenza a tale indagine, disponeva la suddetta perquisizione.

Nonostante fosse già stata autorizzata da un giudice nello Stato del PED che conduceva l'indagine principale (giudice tedesco) anche il PED austriaco chiedeva la convalida della perquisizione al proprio giudice, secondo la legge nazionale del proprio Paese.

Pertanto, i soggetti indagati ricorrevano al giudice superiore e contestavano la correttezza nel merito delle convalide giudiziarie degli ordini di perquisizione, lamentando la mancanza di seri indizi di commissione del reato.

L'Oberlandesgericht Wien, dovendo statuire sui ricorsi contro gli ordini di perquisizione ambientale convalidati dai già menzionati giudici di primo grado e rilevando dubbi riguardo alla corretta interpretazione delle norme, solleva alla Corte di giustizia tre quesiti.

Dapprima, il giudice del rinvio chiede se l'art. 31 del regolamento UE 1939/2017 relativo alle indagini transfrontaliere debba essere interpretato nel senso che, qualora occorra l'autorizzazione giudiziaria di una misura da eseguire nello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza, è necessario un esame di tutti gli elementi giuridici sostanziali (quali la responsabilità penale, gli indizi di reato, la necessità e la proporzionalità) e non un controllo meramente formale.

Inoltre, con un secondo quesito chiede se il suddetto esame debba tener conto del fatto che l'ammissibilità della misura è già stata oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro del PED incaricato del caso (giudice tedesco) in base al diritto di tale Stato membro.

Infine, il giudice chiede in che misura debba avvenire il controllo giurisdizionale nello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza (giudice austriaco).

Secondo quanto affermato nelle motivazioni del rinvio pregiudiziale, alla luce degli articoli 31, paragrafo 3, e 32 del regolamento EPPO «si potrebbe ritenere che, nel caso delle misure che necessitano di una convalida giudiziaria nello Stato del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, la misura da eseguire deve essere esaminata alla luce di tutte le disposizioni processuali e sostanziali di tale Stato membro. Tuttavia, ciò avrebbe come conseguenza che il giudice adito dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza debba poter disporre di tutti i documenti e gli atti necessari provenienti dallo Stato del procuratore europeo delegato incaricato del caso come base di valutazione, il che – in particolare nell'ipotesi in cui siano interessati più Stati membri – comporterebbe l'esame di una stessa indagine ai fini della convalida di una misura in diversi Stati con diversi sistemi giuridici».

Sarà ora estremamente interessante conoscere la risposta che la Corte di giustizia verrà offrirà al presente rinvio pregiudiziale in quanto la questione del “doppio controllo giurisdizionale” sulle misure di indagine transfrontaliere svolte dai procuratori europei delegati è già stata individuata dalla stessa Procura europea come una delle principali criticità del sistema introdotto dal regolamento istitutivo del 2017 in relazione alla quale, insieme ad altre, la Procura stessa ha già avanzato la richiesta per un intervento di modifica al legislatore dell'Unione (v. https://youtu.be/wpRg1XfYPFo ).

Avendo la Corte fatto ricorso alla procedura accelerata, la pronuncia della sentenza è attesa già per il prossimo 27 febbraio.

Federica Zazzaro