La cessazione della procedura fallimentare avviene in due casi: omologazione del concordato fallimentare ovvero, nei casi tassativamente indicati dalla legge fallimentare, chiusura del fallimento. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato pronunciato dal Tribunale fallimentare, su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio. Contro il decreto che dichiara la chiusura (o contro il decreto che ne respinge la richiesta) è ammesso reclamo davanti alla Corte d'Appello, il cui decreto può essere, a sua volta, impugnato tramite ricorso in cassazione. Il decreto di chiusura del fallimento acquista efficacia se non è proposto alcun reclamo o, se proposto, questo sia rigettato in via definitiva.