Le recenti modifiche apportate dal decreto “correttivo” (d.lgs. n. 56 del 207) e la continua evoluzione della giurisprudenza nel contenzioso sui contratti pubblici, hanno reso necessario un consistente aggiornamento della Bussola (pubblicata per la prima volta nell'aprile 2016 contemporaneamente all'emanazione del nuovo Codice) ripensandola anche nella sua originaria struttura. Come noto, il nuovo Codice dei contratti ha innestato una disciplina super-speciale all'interno della già speciale disciplina processuale relativa alle controversie in materia di contratti pubblici, per l'impugnazione delle ammissioni e esclusioni dalla gara. Fatte salve le disposizioni peculiari al “mini-rito”, gli artt. 119 e 120 c.p.a. continuano a porre una base normativa comune per entrambi i riti e, escluso quanto specificatamente previsto dal (novellato) art. 29, comma 1 del Codice dei contratti e dai commi 2-bis, 6, bis e 7 dell'art. 120 c.p.a., il rito “super-speciale” segue, per quanto con esso compatibile, la disciplina del rito speciale. Se, quindi, la disciplina che regola il contenzioso dei contratti pubblici deve continuare a essere letta e analizzata in modo unitario, la consistente evoluzione (recte rivoluzione) normativa del “mini-rito” ha reso preferibile, per agevolare la focalizzazione delle sue peculiarità, dedicarvi uno spazio autonomo. All'analisi della “originaria” disciplina e di quella modificata dal “correttivo” segue una raccolta dell'ampia casistica sviluppatasi nel primo anno di “rodaggio” della nuova disciplina super-accelerata, quotidianamente segnalata su questo Portale.