Obblighi positivi dello Stato nei confronti dei genitori di minori in affido

La Redazione
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13 Gennaio 2023

La Corte decide sul ricorso di due genitori che asserivano la violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) per la collocazione dei bambini in famiglie affidatarie che non rispecchiava la loro identità religiosa ed etnica.

In data 12 gennaio 2023 la Corte europea dei diritti umani ha pubblicato la decisione Kılıc c. Austria (ricorso n. 27700/15).

I ricorrenti, Selma Kılıc e Mürsel Kılıc, sono cittadini turchi nati rispettivamente nel 1975 e nel 1974 e vivono a Vienna.

Il caso riguarda il collocamento dei figli dei ricorrenti presso famiglie affidatarie dopo la coppia genitoriale è stata accusata di negligenza. Secondo le autorità nazionali, la restituzione ai genitori dei bambini li avrebbe messi in pericolo.

I genitori, invece asserivano la violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) poiché la collocazione dei bambini in famiglie affidatarie non rispecchiava la loro identità religiosa ed etnica.

Tuttavia, la Corte ha rigettato il loro ricorso in quanto concorda con i tribunali nazionali sul fatto che non vi è alcuna indicazione di un indottrinamento dei minori affidati da parte dei genitori affidatari, né tantomeno di un danno al benessere dei bambini.

Inoltre, la Corte di Strasburgo rileva che la scelta delle famiglie affidatarie non ha privato i ricorrenti del loro diritto di mantenere un rapporto con i figli e di trasmettere loro il proprio patrimonio culturale.

Le autorità nazionali hanno rispettato i loro obblighi positivi e hanno provveduto a mantenere contatti regolari tra i ricorrenti e i loro figli e a fornire sostegno attraverso genitori affidatari e assistenti sociali ben preparati, tenendo conto dell'interesse dei ricorrenti a mantenere i loro legami culturali, linguistici e religiosi con i figli.