Sorveglianza segreta delle conversazioni telefoniche in carcere

La Redazione
14 Gennaio 2023

La Corte di Strasburgo ha ribadito che l'obbligo di motivazione previsto dalla legge per il mandato di intercettazione telefonica è conforme alla giurisprudenza della Convenzione, secondo la quale la verifica da parte dell'autorità abilitata ad autorizzare l'uso della sorveglianza segreta che, tra l'altro, il ricorso a tali misure è limitato ai casi in cui vi siano motivi di fatto per sospettare che una persona stia progettando o abbia commesso determinati atti criminali gravi e che le misure possono essere disposte solo se non vi è alcuna prospettiva di accertare i fatti con un altro metodo.

Il 12 gennaio 2023 la Corte europea dei diritti umani ha pubblicato la decisione Potoczká e Adamčo c. Slovacchia (n. 7286/16).

I ricorrenti, Anita Potoczká e Branislav Adamčo, sono una coppia di cittadini slovacchi.

La signora Potoczká vive a Veľké Kapušany, mentre il signor Adamčo è detenuto a Veľké Kapušany.

Il caso riguarda le intercettazioni telefoniche avvenute nel 2004 nell'ambito di un procedimento penale per estorsione contro il sig. Adamčo.

Il telefono cellulare intercettato apparteneva alla signora Potoczká, ma - secondo le autorità - era utilizzato dal signor Adamčo.

Facendo leva in particolare sugli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della CEDU, i ricorrenti lamentano il fatto che il mandato giudiziario che autorizzava le intercettazioni non ha fornito alcuna motivazione, né ha identificato il giudice che l'ha emesso, né ha controllato se vi erano motivi continuativi per l'intercettazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 (diritto a un equo processo), i ricorrenti sostengono che l'archiviazione del loro reclamo costituzionale è stata ingiusta in quanto si è basata sulle osservazioni della polizia senza dare loro la possibilità di replicare.

La Corte di Strasburgo ha ribadito che l'obbligo di motivazione previsto dalla legge per il mandato di intercettazione telefonica è conforme alla giurisprudenza della Convenzione, secondo la quale la verifica da parte dell'autorità abilitata ad autorizzare l'uso della sorveglianza segreta che, tra l'altro, il ricorso a tali misure è limitato ai casi in cui vi siano motivi di fatto per sospettare che una persona stia progettando o abbia commesso determinati atti criminali gravi e che le misure possono essere disposte solo se non vi è alcuna prospettiva di accertare i fatti con un altro metodo.

È quindi importante che l'autorità competente per l'autorizzazione abbia determinato se vi fosse una giustificazione convincente per autorizzare misure di sorveglianza segreta.

Poiché il mandato non conteneva alcuna motivazione, non può essere riesaminato in termini di necessità in una società democratica ai fini dell'articolo 8 § 2 della Convenzione. Il mandato mancava quindi di un requisito essenziale del diritto nazionale.

Pertanto, la Corte ha concluso che l'interferenza con il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e della loro corrispondenza integra le asserite violazioni della CEDU.