La modifica della proposta di concordato è una facoltà riconosciuta al debitore concordatario, purchè la modifica venga presentata entro certi limiti temporali.In particolare, nel regime anteriore al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, l'art. 175, co. 2, l. fall. stabiliva espressamente che la proposta potesse essere modificata sino all'inizio delle operazioni di voto. Ciononostante, un certo orientamento giurisprudenziale aveva ritenuto ammissibile modifiche della proposta anche successivamente all'adunanza e sino all'omologazione, purchè “migliorative”.