Appellabile l'ordinanza che decide sull'istanza di accesso agli atti, ex art. 116, comma 2, c.p.a.

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2023

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato afferma l'autonoma appellabilità dell'ordinanza, resa nel corso del processo di primo grado, sull'istanza di accesso documentale ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.a.

Il Supremo Consesso di giustizia amministrativa è stato chiamato a pronunciarsi in merito al contrasto interpretativo sull'appellabilità dell'ordinanza, con cui il giudice di primo grado si pronuncia separatamente su un'istanza di accesso documentale, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., prima ancora che il giudizio di primo grado sia concluso.

Il collegio, dopo aver illustrato le questioni generali relative alla disciplina dell'accesso documentale, ai mezzi di impugnazione e ai mezzi di prova, esamina la questione dell'appellabilità dell'ordinanza, che ha deciso sull'istanza di accesso ai documenti, depositata nel corso del processo di primo grado, illustrando i tre diversi orientamenti formatisi sulla portata applicativa dell'art. 116, secondo comma, c.p.a., ovvero le posizioni giurisprudenziali che riconoscono alla citata disposizione natura “decisoria”, “istruttoria” e “variabile”.

Sulla base delle argomentazioni esposte, il collegio aderisce alla tesi della “natura decisoria” dell'ordinanza, riconoscendo alla stessa capacità di incidere su situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio principale.

Viene così affermato il principio di diritto secondo cui “l'ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull'istanza di accesso documentale ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. amm., è appellabile innanzi al Consiglio di Stato”.

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