Alla Plenaria i dubbi interpretativi sul regime giuridico del d.P.R. reso su ricorso straordinario ormai trasposto

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2023

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza in commento, ha sottoposto all'adunanza plenaria la definizione del regime giuridico del decreto decisorio del Presidente della Repubblica reso erroneamente su ricorso straordinario ormai trasposto in sede giurisdizionale.

Le questioni deferite all'Adunanza plenaria attengono alla definizione del rapporto esistente fra la decisione del ricorso straordinario e quella del ricorso giurisdizionale nell'ipotesi in cui intervengano entrambe con esiti contrastanti.

Il caso in esame origina dalla definizione di ricorso straordinario, in senso favorevole all'appellante, successivamente all'avvenuta trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale, laddove il Tar si determinava in senso sfavorevole con sentenza intervenuta successivamente alla definizione del medesimo ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato ritiene di fondamentale importanza definire la sorte del decreto decisorio ogni qualvolta, come nel caso di specie, in violazione del principio di alternatività, di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il procedimento straordinario pervenga a decisione nonostante la rituale trasposizione ai sensi del successivo art. 10.

Nel caso di specie, a parere della sezione, l'intervenuta opposizione ex art. 10 e la successiva rituale riassunzione del giudizio in sede giurisdizionale dovrebbero spogliare l'amministrazione del potere di definire la controversia (e il Consiglio di Stato del potere di esprimersi sul ricorso) come reso chiaro dall'inciso contenuto nella norma «e il giudizio segue in sede giurisdizionale».

Considerati, tuttavia, i profili di incertezza circa la effettiva portata del principio di alternatività fra il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso giurisdizionale enunciato all'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, la Sezione del Consiglio di Stato sottopone all'Adunanza plenaria il quesito volto a chiarire il regime di invalidità, e quindi la sorte, del decreto presidenziale che decide il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in un momento successivo alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice amministrativo per effetto dell'opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e, nello specifico, l'applicabilità alla fattispecie - ossia al decreto del Presidente della Repubblica erroneamente pronunciato in presenza di ricorso ormai trasposto - della norma sulla nullità di cui all'art. 21 septies, comma 1, sul rilievo della natura soggettivamente amministrativa del provvedimento che definisce il ricorso straordinario.

Detto altrimenti, la sezione del Consiglio di Stato ritiene che al suindicato decreto non debba essere riconosciuto valore di cosa giudicata e che debba essere considerato nullo; diversamente, laddove si ritenga che tale decreto non sia nullo, potrebbe configurarsi un vero e proprio conflitto tra giudicati.

È, pertanto, sottoposta all'adunanza plenaria la questione relativa al regime giuridico del decreto decisorio del Presidente della Repubblica reso erroneamente su ricorso straordinario ormai trasposto, ovvero:

- se a tale decreto debba riconoscersi valore di cosa giudicata;

- se, nel caso in cui tale decreto decisorio del Presidente della Repubblica non abbia valore di cosa giudicata, esso debba essere considerato nullo ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, perché reso in astratta e totale carenza di potere per violazione del principio di alternatività dei rimedi.

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