Autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento
30 Gennaio 2023
La società ricorrente impugnava l'atto di aggiudicazione dell'amministrazione comunale di assegnazione della concessione demaniale marittima stagionale, lamentando che tra i criteri disciplinanti la procedura fosse stata prevista la possibilità di presentare domanda per l'assegnazione di una sola area, mentre non vi erano previsioni regolanti l'ipotesi di inoltro di istanza per più aree, in base alle quali la società risultata aggiudicataria doveva essere esclusa.
La società aggiudicataria controinteressata si costituiva in giudizio per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, illustrandone con apposita memoria l'infondatezza nel merito, proponendo altresì ricorso incidentale.
La società ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito, controdeduceva sul ricorso incidentale in rito, ritenendolo irricevibile per tardività, e nel merito reputandolo comunque infondato.
Con una delle ultime memorie la ricorrente dichiarava il permanere dell'interesse alla decisione, ex art. 34, comma 3 c.p.a. ai fini risarcitori ("Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori."), anche se la concessione demaniale marittima stagionale rilasciata alla aggiudicataria era scaduta.
Il Collegio evidenzia, in merito alla domanda di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, due orientamenti principali all'interno della giurisprudenza amministrativa.
Un primo orientamento afferma che difetterebbe l'interesse concreto e attuale alla decisione, ex art. 100 c.p.c., con compromissione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., articoli entrambi richiamati dall'art. 39 c.p.a., nonché del criterio di economia dei mezzi processuali, con rischio inoltre di contrasti tra quanto statuito nel giudizio impugnatorio in punto di legittimità dell'atto e quanto deciso per il medesimo profilo all'esito del successivo giudizio risarcitorio, laddove instaurato.
Un secondo orientamento, al fine di dirimere i contrasti in atto, afferma invece che per procedersi all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento, ex art. 34, comma 3 c.p.a., basta dichiarare di avervi interesse ai fini risarcitori, non risultando pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tantomeno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 8/2022).
Invero, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede la sola dichiarazione della parte di avervi interesse a fini risarcitori mentre non è necessario specificare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria né è necessario proporla nello stesso giudizio di impugnazione, con autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento, fermo restando che la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti.
Tutto ciò considerato, il Collegio, in continuità con quanto stabilito da ultimo dall'Adunanza Plenaria, ha ritenuto di dover esaminare nel merito il ricorso e i motivi aggiunti ai fini risarcitori, nonostante il venir meno dell'interesse della ricorrente all'annullamento, essendo la concessione demaniale marittima stagionale scaduta. |