Non fondata l'opposizione al decreto di perenzione per inerzia della parte per oltre un anno

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2023

La perenzione annuale di cui all'art. 81 c.p.a. si fonda sul decorso del tempo e l'inerzia del ricorrente e non richiede, ai fini della relativa decorrenza, la comunicazione della segreteria.

La ricorrente agiva in giudizio al fine di ottenere l' annullamento del decreto di perenzione emesso dal TAR Lazio.

Il collegio ritiene non fondata l'opposizione, in quanto dallo scrutinio degli atti di causa emerge che, in seguito allo svolgimento di un'udienza pubblica conclusasi con cancellazione della causa dal ruolo, il ricorrente per oltre un anno non ha svolto alcun atto della procedura.

La perenzione, quale causa di estinzione del giudizio, risponde al superiore interesse pubblico di definizione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti all'esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli, con un evidente intento deflattivo delle pendenze.

In termini generali, non rilevano eventuali esimenti soggettive, poiché l'effetto estintivo dovuto al decorso del termine annuale è automatico e di esso il provvedimento giudiziale fornisce una pura presa d'atto, di tenore dichiarativo.

Il collegio, infine, chiarisce che la clausola di salvezza prevista all'art. 81 c.p.a. – relativa alla perenzione quinquennale dell'art. 82 c.p.a. – non incide sulla comunicazione di segreteria, non necessaria dall'esame della disposizione, ma sul diverso meccanismo estintivo previsto dall'art. 82 e in particolare sul secondo periodo dell'art. 81, il quale prevede che il termine di estinzione non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 71, comma 1, e finché non si sia provveduta su di essa.

In sostanza, la clausola di salvezza, che si risolve in una relazione sottrattiva tra due norme, comporta che la perenzione quinquennale prescinde dalla pronuncia sulla istanza di fissazione dell'udienza.